Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1957 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

negli artt. 16, 18 e 25 della legge della Provincia di Bolzano del 29

marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge della stessa

Provincia del 2 settembre 1954, n. 2, proposto con ordinanza 1 ottobre

1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di volontaria

giurisdizione su ricorso di Canins Giacomo, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 e nel Bollettino

Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 25 del 20 novembre

1956 ed iscritta al n. 316 del Reg. ord. 1956.

Udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1957 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi gli avvocati Alberto Trabucchi e Karl Tinzl per la Giunta

provinciale di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 28 novembre 1954 in S. Cassiano decedette senza testamento il

signor Lorenzo Canins, lasciando gli immobili costituenti il maso

chiuso "Costadedoi" in P. T. 103 - II C. C. Badia. In conformità della

legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata

con successiva legge della stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2,

il primogenito dei figli del de cuius iniziò davanti al Pretore di

Brunico il procedimento prescritto per assumere il maso.

Contro la nomina di un consulente tecnico disposta dal Pretore per

la determinazione del valore del maso si oppose con ricorso del 30

agosto 1956 uno dei coeredi, Giacomo Canins fu Lorenzo, deducendo che

gli artt. 16, 18 e 25 della citata legge provinciale violano i principi

generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e in particolare le

norme del Codice civile sulla successione legittima e sulla divisone

ereditaria, che, per l'art. 11 dello Statuto per la Regione Trentino -

Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

5, costituiscono limiti insuperabili per la potestà legislativa della

Provincia di Bolzano, e violano altresì il principio fondamentale

della eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge proclamata dall'art.

3 della Costituzione.

Con ordinanza n. 316 del 1 ottobre 1956 il Pretore di Brunico,

rilevato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Canins non era manifestamente infondata, ordinava la sospensione del

procedimento e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, disponendo

le notificazioni di rito, che furono regolarmente eseguite. A cura

della cancelleria, della ordinanza si diede comunicazione ai Presidenti

delle due Camere.

L'ordinanza, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 3 novembre 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione

Trentino - Alto Adige del 20 novembre 1956.

Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il 20

novembre 1956 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,

rappresentato dagli avvocati Karl Tinzl e Alberto Trabucchi. Nell'atto

di costituzione e nella successiva memoria integrativa la difesa della

Provincia si richiama a quanto è stato già deciso con la sentenza n.

4 del 1956 della Corte costituzionale, e sostiene che il regime del

maso chiuso non è in contrasto, anche per quanto riguarda le norme

degli artt. 16, 18 e 25 della legge provinciale, con la Costituzione,

perché si pone come essenziale alla esistenza dell'istituto voluta

dallo stesso legislatore costituzionale, né è in contrasto con le

norme del Codice civile in materia di successione ereditaria e di

divisione, sia perché queste sono dettate dal legislatore con criterio

dispositivo, sia perché nell'ordinamento giuridico dello Stato si

rinvengono in materia analoghe norme con tenenti principi diversi ed

anche vicini a quelli che ispirano le norme impugnate.

Nell'udienza del 6 febbraio 1957, dopo la relazione del Giudice

Ambrosini, la difesa della Giunta provinciale di Bolzano ha

ulteriormente svolto le sue argomentazioni in favore della legittimità

costituzionale delle suddette disposizioni della legge della Provincia

di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge

provinciale del 2 settembre 1954, n. 2. Considerato in diritto :

La legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1,

modificata con quella successiva del 2 settembre 1954, n. 2, è stata

due volte oggetto dell'esame della Corte: una prima per la questione di

legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 25, in

ordine alla competenza del Pretore per la determinazione del valore dei

"masi chiusi", ed una seconda per le norme contenute nell'art. 31 sulla

indivisibilità del maso. Nel primo e nel secondo caso la Corte

dichiarò (rispettivamente con le sentenze n. 4 del 1956 e n. 5 del

1957) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei

suindicati articoli, rilevando anzitutto che il "maso chiuso" è un

istituto che era stato abolito con R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, ma

che il legislatore costituente ha, per andare incontro alle aspirazioni

e alle richieste della popolazione dell'Alto Adige, richiamato in vita

con la disposizione dell'art. 11, n. 9, dello Statuto, in base alla

quale il legislatore provinciale può disciplinare la materia dei "masi

chiusi" nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, e, in

conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la

natura dell'istituto, di quella relativa alle altre materie nello

stesso art. 11 contemplate.

Con l'ordinanza ora in esame del Pretore di Brunico del 1 ottobre

1956, n. 316, è sollevata la questione di legittimità costituzionale

di altre norme contenute nella stessa legge, e precisamente di quelle

degli artt. 16 e 18, che danno la preferenza per l'assunzione del "maso

chiuso" al primogenito maschio nella successione legittima, e dell'art.

25, comma primo, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in

base al valore di reddito del maso, norme che violerebbero i principi

generali dell'ordinamento giuridico stabiliti nel Codice civile in

materia di successione legittima e di divisione ereditaria, cui deve

attenersi il legislatore provinciale, in osservanza dell'art. 11 dello

Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige adottato con la legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonché il principio della

eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione.

La maggiore estensione della potestà legislativa del Consiglio

provinciale di Bolzano in materia di masi chiusi, già affermata dalla

Corte nelle citate sentenze in base alla norma speciale contenuta

nell'art. 11, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, sarebbe

di per sé sufficiente ad escludere la illegittimità costituzionale

delle disposizioni contenute negli artt. 16, 18 e 25 della suddetta

legge provinciale.

Ma, a prescindere da questo rilievo preliminare, si osserva che gli

artt. 16 e 18 di questa legge regolano il caso di successione legittima

in un maso chiuso, e che a tale caso non è applicabile nessuno dei

criteri adottati dall'art. 720 del Codice civile per l'attribuzione di

immobili non divisibili caduti in eredità.

Infatti, l'art. 720 dispone che tali beni devono essere compresi

per l'intero nella porzione di quello dei coeredi che ha diritto alla

quota maggiore; ipotesi questa che non si ha nella vocazione legittima

dei figli prevista negli artt. 16 e 18 della legge provinciale, i quali

succedono in quote eguali.

L'art. 720 stabilisce, in secondo luogo, che i beni indivisibili

possono essere dati ai coeredi che ne richiedono congiuntamente la

attribuzione; ma questo sistema non vale riguardo al maso chiuso per il

quale è essenziale la individualità del titolare. L'espediente della

vendita agli incanti, infine, previsto dall'art. 720 quando nessuno

dei coeredi chieda l'attribuzione, non solo si fonda su una ipotesi

inversa a quella della legge provinciale fondata sulla richiesta di

assunzione, ma non corrisponde alle finalità dell'istituto del maso

chiuso, che nella tradizione sono legate al nucleo familiare del de

cuius.

Le esigenze della migliore produzione e gli scopi di natura

familiare, di cui il legislatore costituzionale, con il maso chiuso, ha

permesso il riconoscimento e la tutela per soddisfare le istanze della

popolazione alto - atesina, inspirano tutto il regolamento

dell'istituto e le stesse norme degli artt. 16 e 18 della legge

provinciale. Questa, sulla base di una presunzione tratta da un fatto

normale se non costante, designa come assuntore preferito colui che,

essendo più a lungo vissuto accanto al titolare dell'azienda agricola,

può di questa conoscere meglio di altri il più efficace sistema di

conduzione e può avere un maggiore attaccamento al fondo avito.

Per quanto riguarda poi l'art. 25, primo comma, della legge

impugnata, secondo il quale la stima delle quote ereditarie è fatta in

base al valote di reddito del "maso", si osserva che tale criterio di

valutazione non è nuovo nella legislazione agraria, il cui regime

giuridico è specialmente informato ai principi pubblicistici (come nel

caso dell'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, relativo alla

fissazione della indennità della espropriazione dei territori compresi

in piani di bonifica, e dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 6 ottobre 1946, n.

89, che, in materia di concessione delle terre incolte ai contadini, si

riferisce alla media dei prodotti ottenuti nell'ultimo quinquennio); e

che, comunque, non contrasta, nel caso in esame, col principio

dell'art. 726 Cod. civile. Questo articolo, infatti, fa bensì

riferimento al valore venale dei beni, ma sul presupposto che essi

vadano venduti. Il maso chiuso, invece, pur non essendo inalienabile,

è organizzato come un bene destinato a rimanere nelle mani dell'erede,

che ha diritto a chiederne l'assunzione. Dal che deriva che questi, in

realtà, si avvantaggia soltanto del reddito che trae dal fondo. Onde

non è esatto che egli, liquidando ai coeredi il valore delle quote in

base al reddito del maso, venga a godere nei loro confronti di un

privilegio iniquo ed in contrasto con la norma dell'art. 566 Cod.

civile.

L'assuntore, infatti, finché è titolare del maso chiuso, non ha

altro introito che quello del reddito che da esso ricava, restando

così in condizione sostanzialmente uguale a quella dei coeredi.

E questa parità continua anche quando egli, dopo avere assunto il

maso, lo venda e ne ricavi un prezzo superiore a quello che era stato

computato nella divisione ereditaria in base al valore di reddito,

giacché in questo caso deve dividere coi coeredi il maggior prezzo,

come dispone espressamente l'art. 30 della stessa legge in questione

della Provincia di Bolzano.

Il sistema, adunque, di questa legge realizza un perfetto

equilibrio tra i successori legittimi, nelle due differenti ipotesi: di

permanenza del maso nelle mani dell'assuntore o di vendita dello stesso

dopo l'assunzione.

E pertanto, anche sotto questo porfilo, non si ha la violazione del

principio fondamentale della eguaglianza sancito nell'art. 3 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

Pretore di Brunico del 1 ottobre 1956, n. 316, sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 16, 18 e 25 della

legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata

con successiva legge della stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2

(sull'ordinamento dei masi chiusi), in riferimento alle norme contenute

nell'art. 11 dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige,

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e nell'art.

3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI.

ECLI:IT:COST:1957:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari