Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto piu' conveniente alla provincia. Le province stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato variera' proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. 247 parole tolte, 182 parole aggiunte.

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, tolto: accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha aggiunto: i concessionari hanno l'obbligo di fornire tolto: gratuitamente alla Regione aggiunto: annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici tolto: o qualsiasi altro pubblico interesse una quantita di energia fino al sei per cento di quella, ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi aggiunto: e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzioneaggiunto: , o sulla linea di trasporto aggiunto: e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessaaggiunto: , nel punto piu' conveniente alla tolto: Regione. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, gia', accordate all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalita' di cui al comma, precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantita', di energia nella misura del dieci per cento a norma del comma precedente. Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo e' determinato dal aggiunto: provincia. Le province stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato variera' proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblicitolto: , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti. L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. La Regione, a parita' di condizioni, e' preferita nelle concessioni di grande derivazione. Il Presidente della Giunta regionale ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge. Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta ed utilizzata esclusivamente per i propri servizi aggiunto: di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art10 · fonte del testo

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