Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio

1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici), promosso

con ricorso del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto

Adige, notificato il 24 marzo 1971, depositato in cancelleria il 1

aprile successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1971.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino-Alto Adige,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in

data 24 marzo 1971, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige ha

impugnato in via principale la legge statale 11 febbraio 1971, n. 11,

avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici".

1. - La Regione propone, innanzi tutto, una impugnativa di ordine

generale contro l'intera legge - che, nel silenzio delle sue norme,

ritiene applicabile anche nel suo territorio - sostenendo che essa

sarebbe lesiva della sua sfera di attribuzioni, in quanto dà

disposizioni nella materia dell'agricoltura che l'art. 4, n. 9, dello

Statuto speciale riserva alla sua competenza legislativa esclusiva.

In riferimento a tale impugnativa, la Regione, che non ha emanato

alcuna norma sullo specifico tema degli affitti dei fondi rustici,

afferma tuttavia che essa non può dirsi carente di una propria

disciplina in materia, per tale dovendosi considerare quella da lei

ricevuta dallo Stato, all'atto del passaggio dei poteri, in forza

dell'art. 92 dello Statuto speciale; e sostiene che su questa

normativa, divenuta in tal modo regionale, lo Stato non potrebbe più

apportare modifiche valide nei suoi confronti.

2. - Deduce poi la Regione che la legge impugnata, nella sua

globalità, lederebbe la particolare disciplina dei masi chiusi, la cui

regolamentazione, per l'art. 11, n. 9, dello Statuto speciale, spetta

in esclusiva alla Provincia di Bolzano, mentre specifiche norme della

stessa legge statale, per essere in contrasto con quelle di altre norme

contenute in leggi regionali emanate in materie ad essa egualmente

riservate, invaderebbero parimenti la sua competenza.

Si avrebbe così che

- gli artt. 2, 11 e 14 della legge impugnata, che assegnano

funzioni e compiti agli uffici dell'Ispettorato agrario provinciale,

violerebbero le norme dei numeri 1 e 9 dell'art. 4 dello Statuto

speciale perché di quegli uffici, trasferiti alla Regione col relativo

personale, ed il tutto riorganizzato con leggi regionali, lo Stato non

potrebbe più disporre;

- l'art. 6 della legge impugnata, che attribuisce alla Commissione

centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici il potere di

provvedere in ordine alla determinazione dei canoni, quando non sia

utilizzabile a tal fine il dato catastale, violerebbe gli artt. 4, n.

9, e 13 dello Statuto speciale, perché inciderebbe in attività

amministrativa in materia riservata alla Regione;

- l'art. 13 della legge impugnata, che dispone l'assegnazione

diretta all'affittuario, il quale abbia eseguito miglioramenti, degli

eventuali contributi non solo statali, ma anche di quelli regionali,

violerebbe l'art. 4, n. 9, dello Statuto speciale, perché inciderebbe

sull'attività legislativa della Regione in materia ad essa riservata;

- l'art. 23 della legge impugnata, che dichiara invalide, nel

quadro dell'art. 2113 del codice civile, le rinuncie e le transazioni

in ordine a diritti che all'affittuario possano essere riconosciuti da

leggi, non solo statali, ma anche regionali, violerebbe, e per gli

stessi motivi, la competenza regionale.

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto

la infondatezza di tutti i motivi proposti dalla Regione, eccependo

preliminarmente l'impossibilità stessa di un contrasto tra la legge

impugnata e le norme dello Statuto speciale perché quella legge non

verterebbe in materia di agricoltura, bensì in quella della

"disciplina di rapporti privati in agricoltura", sottratta alla

competenza regionale.

Sostiene poi l'Avvocatura che non esiste preclusione all'intervento

legislativo dello Stato su concreti e specifici interessi in materia

riservata alla Regione fin quando questa non abbia emesso proprie leggi

volte a dare una sua regolamentazione a quegli stessi interessi e, sul

tema delle dedotte invasioni di competenza, osserva che la legge

denunziata non interferisce sulla disciplina dei masi chiusi, perché

non la tocca, non dispone del personale divenuto regionale, perché

esercita in rapporto ad esso il suo potere di delega di funzioni

amministrative alla Regione, non lede la competenza regionale,

riservando compiti alla Commissione centrale, perché tutti i compiti

ad essa affidati hanno carattere unitario e super regionale, ed infine

non viola la detta competenza quando indica nell'affttuario che ha

eseguito miglioramenti la persona legittimata a ricevere i contributi

regionali o dichiara dall'affittuario non rinunciabili né transigibili

i diritti che possano a lui attribuire leggi della Regione, perché

lascia margine a una regolamentazione regionale in materia, o applica

principi generali non derogabili. Considerato in diritto :

1. - La Regione Trentino-Alto Adige propone ricorso principale

contro la legge statale 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova

disciplina dell'affitto dei fondi rustici", sostenendo che essa

violerebbe la sua competenza in materie riservate alla sua legislazione

esclusiva.

Sostiene la ricorrente che tale violazione si sarebbe verificata

per ragioni che possono raggrupparsi sotto tre motivi principali: il

primo, in quanto la legge impugnata avrebbe modificato anteriori norme

statali, che sarebbero però "divenute regionali" per "recezione

implicita"; il secondo, in quanto la stessa legge contrasterebbe con

norme contenute in leggi regionali; il terzo, infine, in quanto essa

avrebbe omesso di assegnare alla Regione compiti da ritenersi propri

della stessa.

2. - Il primo motivo comprende l'unica censura, secondo la quale la

nuova legge non avrebbe potuto modificare norme contenute in anteriori

leggi statali perché queste, essendo divenute applicabili nella

Regione in forza dell'art. 92 dello Statuto speciale (legge cost. 26

febbraio 1948, n. 5), sarebbero "divenute regionali" e come tali,

modificabili solo con leggi della Regione.

La censura non è fondata.

Stabilisce il già citato art. 92 che, nelle materie attribuite

alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non

siasi disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi

dello Stato.

Ora, poiché è pacifico che la Regione non ha emanato alcuna legge

volta a regolare le affittanze agricole, nel suo territorio le leggi

dello Stato in materia si applicano per forza propria e non in virtù

di una ipotizzata "recezione implicita", la cui supposta esistenza è

resistita dalla lettera e dallo spirito del richiamato art. 92,

oltreché dai principi del sistema, che non conosce limiti di efficacia

alle leggi statali che non siano quelli nascenti dalla esistenza di

norme emanate, nella loro competenza costituzionale garantita, dagli

enti regionali.

Ne deriva quindi che, fin quando queste non abbiano emanate proprie

norme, devono applicarsi nel loro territorio quelle dello Stato e non

soltanto, come vorrebbe la ricorrente, le norme esistenti al momento

del trasferimento dei poteri, ma anche quelle emanate in prosieguo.

Deve aggiungersi che, risultando, per i motivi suesposti,

applicabili alla Regione ricorrente le nuove norme statali sulle

affittanze agricole, senza che possa rilevarsi nessuna violazione delle

sue competenze, la Corte non ha motivo di esaminare la questione

proposta dalla difesa dello Stato, e secondo la quale la legge statale

sarebbe applicabile alla Regione anche sotto il profilo che essa

verterebbe non in materia di "agricoltura", ma in quella della

"disciplina di diritto privato in agricoltura" che non rientrerebbe

nella competenza legislativa regionale.

3. - Passando ad esaminare il secondo motivo, relativo al contrasto

fra le norme della legge impugnata con quelle di norme contenute in

leggi regionali, devesi innanzi tutto rilevare come, sotto questo

motivo, si comprendano più censure, ciascuna ovviamente relativa alla

norma regionale rispetto alla quale si denunzia il contrasto.

Si afferma al riguardo dalla ricorrente che la legge impugnata, nel

suo complesso, contrasterebbe con la disciplina dei "masi chiusi"

contenuta nel testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 (decreto Presidente

Giunta provinciale di Bolzano), materia che, per l'art. 11, n. 9, dello

Statuto speciale, è riservata alla competenza legislativa esclusiva

delle Provincie della Regione.

La censura è fondata.

Il maso chiuso, istituto che può definirsi di diritto singolare,

proprio di un dato territorio, ha per oggetto un'azienda agraria, di

cui è garantita la indivisibilità anche in sede ereditaria, mediante

l'assegnazione ad un unico assuntore, tenuto a condurla personalmente

(arg. art. 18 a, comma primo, legge citata).

L'obbligo della conduzione personale da parte dell'assuntore

sembrerebbe dover escludere ogni potenziale contrasto fra la disciplina

del maso e quella sulle affittanze agricole.

Tuttavia, poiché la stessa legge sui masi chiusi, (t.u. 1962, n.

8) in vari articoli (specialmente art. 33, comma terzo), prevede il

differimento della emissione del decreto pretorile di assunzione, né

può essere esclusa l'esistenza di altri casi, per i quali la regola

della conduzione diretta da parte dell'assuntore possa subire

eccezioni; è ovvio come debba ammettersi che, nel quadro della

autonomia negoziale, che pur residua dalla disciplina, sostanzialmente

pubblicistica, del maso, il fondo possa essere concesso anche in

affitto, e che quindi le norme della legge impugnata possano venire ad

incidere sulla speciale normativa dell'istituto.

In tale previsione è anche ovvio che le norme che regolano

quell'istituto, di natura singolare e costituzionalmente garantite

quanto alla materia e alla fonte, debbano avere la preminenza, e il

contrasto di esse con le norme dell'anzidetta legge, per ciò che

questa impedisce o ostacola le finalità perseguite dalla legge

speciale, sono illegittime sul piano costituzionale.

Nell'ambito dello stesso motivo, relativo al contrasto fra le norme

della legge impugnata con quelle di leggi emanate dalla Regione,

rientra anche la censura che denunzia come illegittima la disposizione

dell'art. 13, comma primo, di quella legge, e secondo la quale, per

l'esecuzione dei miglioramenti, possono essere concessi direttamente

agli affittuari i contributi e le altre agevolazioni statali "o

regionali" di cui alle leggi in vigore, purché risulti in qualsiasi

modo il rapporto di affittanza.

La Regione, che in materia ha numerose volte legiferato, concedendo

contributi anche ad affittuari (legge regionale 10 novembre 1950, n.

20, sino a quella 1 febbraio 1971, n. 2), lamenta che la legge statale

ha inteso di dettarle disposizioni circa il destinatario dei contributi

che essa, in materia riservata, con i propri fondi, e nella pienezza

perciò della sua autonomia, ha inteso di concedere.

La censura è da ritenersi fondata, non potendosi disconoscere la

logicità e l'aderenza ai principi del rilievo esposto dalla Regione.

Nel quadro ancora del contrasto tra le norme della legge impugnata

e quelle di leggi della Regione, rientra anche la censura che investe

l'art. 23 di quella legge, secondo il quale le rinunce e le transazioni

che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla stessa

legge e da ogni altra legge, nazionale "o regionale", non sono valide.

Le osservazioni che la Regione qui prospetta sono analoghe a quelle

dedotte in merito alla censura precedente.

Poiché però non è dubbio che le leggi regionali da cui sorgono

diritti che la legge statale vuole porre al riparo di rinunzie o

transazioni, sono le leggi già in vigore e risulta che, in materia che

tocchi comunque il tema dell'affttanza, la Regione non ha emanato che

le norme sui masi chiusi e quelle sulle concessioni di contributi, le

questioni proposte sull'articolo 23 della legge statale vanno

dichiarate assorbite.

4. - Col terzo ed ultimo ordine di censure, la Regione lamenta che

la legge impugnata avrebbe omesso di riservarle compiti da ritenersi di

sua spettanza.

Ciò sarebbe avvenuto sia a mezzo degli artt. 2, 11 e 14, mediante

i quali la legge conferisce funzioni agli Ispettorati agrari

provinciali, che, nel Trentino-Alto Adige, sono organi di esclusiva

dipendenza della Regione, e sia mediante l'art. 6, che affida alla

Commissione tecnica centrale per l'equo canone il compito di regolare

le situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi

dominicali, la legge risultasse inapplicabile.

La Regione ricorrente ritiene che, avendo le decisioni relative

incidenza sulle provincie del suo territorio, la competenza a

determinare le tariffe localmente applicabili, debba spettare agli

organi regionali.

Le censure sono entrambe infondate.

Quanto ai compiti che la legge impugnata assegna direttamente agli

organi, e quindi al personale dipendente, della Regione, senza

utilizzare l'istituto della delega all'Ente, di cui all'art. 118,

secondo comma, della Costituzione, non può ritenersi la illegittimità

di una normativa che lo disponga. Deve al contrario ammettersi che,

nello spirito di una necessaria collaborazione fra tutti gli organi

centrali e periferici che, pur nella varia differenziazione di

appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato, questo

possa utilizzare direttamente, per funzioni minori, specie esecutive,

gli uffici ed il personale di tutti gli enti autonomi, compresi quelli

delle Regioni.

Il principio, rilevabile dal sistema, trova autorevole conferma

nell'art. 118, comma terzo, della Costituzione, laddove si dispone che

la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative

delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali o anche

(ed è quello che qui importa) avvalendosi dei loro uffici.

E sarebbe assurdo ritenere che quanto può la Regione disporre nei

confronti di enti pur forniti di autonomia, come le Provincie e i

Comuni, non possa lo Stato nei confronti di essa.

Quanto, infine, all'ultima censura, che assegna quel certo compito

in tema di tariffe di cui si è già detto, alla Commissione centrale

anziché agli organi regionali, dopo aver rilevato che, almeno sul

piano costituzionale la censura è scarsamente apprezzabile, può

concludersi che la competenza dell'organo centrale, e perciò unitario,

trova razionale giustificazione nella unitarietà dell'indirizzo che un

problema di valutazioni e di tariffe presuppone perché queste possano

risultare uniformi e quindi eque.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale della legge 11

febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi

rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di

affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962,

n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano;

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13 della

stessa legge, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli

affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del

Trentino-Alto Adige;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 11, 14 e 6 della medesima legge, questioni proposte in

riferimento all'art. 4, nn. 1 e 9, della legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 5, recante "statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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