Art. 25 — Discriminazione diretta e indiretta (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2)

Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonche' l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando ((le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,)) le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento ((, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,)) apparentemente neutri mettono o possono mettere ((i candidati in fase di selezione e)) i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, purche' l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. ((2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta' anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

  • a)posizione di svantaggio rispetto alla generalita' degli altri lavoratori;
  • b)limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
  • c)limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera))

Testo vigente dal 3 dicembre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18449/2025

    7 luglio 2025

    In tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, il pagamento sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo e non contestato al momento della relativa erogazione non può essere interpretato come direttamente discriminatorio dei diritti della madre sulla base di una diversa interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta, dovendosi piuttosto qualificare come inadempimento parziale della corrispondente obbligazione, tutelabile mediante gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come direttamente discriminatoria, per violazione della normativa sulla tutela della maternità, la liquidazione, da parte dell'Inps, dell'indennità di maternità dovuta a un'assistente di volo, determinandola sulla base del computo dell'indennità di volo al 50% - alla stregua di un'interpretazione avallata dalla giurisprudenza e non contestata dalla lavoratrice - anziché al 100%, come successivamente invalso sulla scorta di sopravvenuto orientamento della giurisprudenza di legittimità).

    Art. 25 · Art. 22 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 23 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 273 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2010 al 3 dicembre 2021. 4 parole tolte, 100 parole aggiunte in 4 capoversi.

… in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le aggiunto: candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento … quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamentoaggiunto: , compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i aggiunto: candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a … sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. aggiunto: 2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento tolto: meno favorevole in ragione aggiunto: o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta' anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanzatolto: , nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi dirittitolto: .aggiunto: , pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

aggiunto: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalita' degli altri lavoratori;

aggiunto: b) limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

aggiunto: c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art25 · fonte del testo

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