Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il principio di parità di diritti e di retribuzione tra lavoratrice e lavoratore ha efficacia generale per tutti i cittadini e va osservato, nella fase di costituzione e in quella di svolgimento del rapporto, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dei terzi a favore dei quali, in base ad apposito contratto, vada il risultato dell'attivita` lavorativa. Sono pertanto nulle le clausole di tale contratto che importino discriminazioni fondate unicamente sulla diversita` di sesso; ne` l'eventuale domanda di risoluzione proposta dal terzo per ragioni che implichino tale discriminazione integra un giustificato motivo di licenziamento della lavoratrice, ben potendo opporsi alla domanda il datore di lavoro, sul quale comunque ricadono le conseguenze dei licenziamenti discriminatori eventualmente intimati. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost. e relativa al combinato disposto degli artt. 1, L. 9 dicembre 1977 n. 903, e 15, ultimo comma, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui escluderebbe, rispetto al prestatore e al datore di lavoro, la rilevanza del comportamento del terzo che comunque determini lo stesso datore ad una condotta violatrice del principio di parita` tra lavoratore e lavoratrice). - v. S. n. 204/1982.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2005 al 15 giugno 2006. 205 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,, indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale. La discriminazione di cui al comma precedente e' vietata anche se attuata:
tolto: 1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
tolto: 2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonche' all'affiliazione e all'attivita' in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni. Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attivita' della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando cio' sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art1 · fonte del testo
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