Art. 1 — Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva

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Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la meta' della pena detentiva e' sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale e' stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. La sospensione non si applica:

  • a)quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche' dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
  • b)nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
  • c)nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
  • d)quando la persona condannata e' stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;
  • e)quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.

Testo in vigore dal 7 agosto 2003 al 21 luglio 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 255/2006

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza subordini la concessione al condannato della sospensione condizionata della esecuzione delle pena residua ad un giudizio di meritevolezza, negandola se ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, infatti, nel disporre, a seguito della modifica intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, che la sospensione condizionata degli ultimi due anni della pena detentiva sia concessa - ricorrendo requisiti quali la non recidività o il non esser stati condannati per determinati reati - in maniera automatica, a prescindere da un giudizio di meritevolezza operato dal magistrato di sorveglianza, si pone in contrasto sia con il principio di uguaglianza, omologando, senza alcuna giustificazione, situazioni fra loro diverse, sia con la funzione rieducativa della pena, posto che la concessione del beneficio, non correlata alla positiva valutazione del trattamento penitenziario, compromette i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

    Art. 1 Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 278/2005

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207. Premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza, la previsione dell’ammissione del detenuto a una misura alternativa alla detenzione, quale causa ostativa del beneficio - introdotto dal medesimo art. 1 - della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, viola detto limite, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure. Resta assorbita la censura proposta in relazione all’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 1 Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 318/2007

    Altra decisione
    20 luglio 2007

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva non si applica al soggetto che ha già beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocata per condotta colpevole: infatti, successivamente alla proposizione della questione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione. - Sulla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, della legge de qua v. sentenza n. 255/2006. - Sulla restituzione degli atti per sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di altra norma della stessa legge v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 99/2007, n. 443 e n. 326/2006.

    Art. 1 Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 51-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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