In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99 del 2000, l'istituto del cumulo giuridico si applica anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento relativi all'ICI e i medesimi illeciti relativi all'IMU, potendo ritenersi della medesima indole le violazioni delle rispettive normative fiscali, in ragione dell'identità di ratio e di presupposti della pretesa impositiva.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di giudizi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato.
In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari a quella base aumentata dalla metà al triplo.
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027. 460 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione piu' violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata di un quinto. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS.tolto: 14 GIUGNOaggiunto: 5 NOVEMBRE 2024, N.tolto: 87. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata dalla meta' al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3. 5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalita' e non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. 8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.aggiunto: 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art12 · fonte del testo
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