Art. 12 — Concorso di violazioni e continuazione

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(( E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base e' aumentata dalla meta' al triplo. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.)) ((1))

Testo in vigore dal 16 luglio 1998 al 11 maggio 2000

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9268/2026

    13 aprile 2026

    In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99 del 2000, l'istituto del cumulo giuridico si applica anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento relativi all'ICI e i medesimi illeciti relativi all'IMU, potendo ritenersi della medesima indole le violazioni delle rispettive normative fiscali, in ragione dell'identità di ratio e di presupposti della pretesa impositiva.

    Art. 12

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 392 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6441/2026

    18 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di giudizi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato.

    Art. 12

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 348 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 26921/2025

    7 ottobre 2025

    In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari a quella base aumentata dalla metà al triplo.

    Art. 12

    Rassegna di ottobre 2025, p. 139 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998. 23 parole tolte, 130 parole aggiunte.

E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata tolto: fino aggiunto: da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni aggiunto: formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette … commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si tolto: applica, aggiunto: considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata tolto: fino a un terzo aggiunto: di un quinto. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore. Se le violazioni riguardano periodi tolto: di imposta diversi, aggiunto: d'imposta diversi la sanzione base tolto: puo' essere aumentata fino aggiunto: e' aumentata dalla meta' al triplo. tolto: La continuazione e' interrotta dalla contestazione delle violazioni aggiunto: Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella tolto: risultan-te aggiunto: risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. aggiunto: 8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art12 · fonte del testo

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