Corte costituzionale

Sentenza n. 436/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, terzo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo

modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino

della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma

dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) (recte: art. 52,

secondo comma, lettera b) del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo

anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 46 del 1999),

promossi con due ordinanze emesse il 19 dicembre 2000 dal Tribunale

di Cassino, rispettivamente iscritte ai numeri 164 e 165 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2001, nonché nel giudizio di

legittimità costituzionale dello stesso art. 58, nel testo

modificato dal suddetto d.lgs., promosso dal Tribunale di Cassino con

ordinanza emessa il 19 dicembre 2000, iscritta al n. 166 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con l'ordinanza iscritta al n. di ruolo 164 del 2001,

pronunciata il 19 dicembre 2000, il Tribunale di Cassino, in

composizione monocratica ed in funzione di giudice istruttore, nel

corso di un procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione,

introdotto, con ricorso del 10 dicembre 1998, da Silvana Valerio

avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare promossa dal

Servizio di riscossione tributi della Provincia di Frosinone, gestito

dalla Banca di Roma S.p.a., a carico del coniuge dell'opponente, per

un "debito erariale connesso alla sua attività imprenditoriale

esclusiva" ha sollevato, secondo il tenore formale del dispositivo

dell'ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo

risultante dalla sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a

90) di tale d.P.R., disposta dall'art. 16 del decreto legislativo

26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione

mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,

n. 337), nella parte in cui non darebbe "rilievo", a favore del

coniuge, alla presunzione di esistenza della comunione legale sui

beni mobili che si trovano nella casa coniugale, in sede di

opposizione di terzo del coniuge all'esecuzione esattoriale, promossa

per un debito esclusivo dell'altro coniuge.

In base al tenore della motivazione dell'ordinanza, tuttavia, la

questione risulta espressamente sollevata con riferimento all'art. 52

del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore all'indicata

sostituzione.

Secondo quanto riferisce il rimettente, l'opponente ha dedotto

che, essendo avvenuto il pignoramento nella casa coniugale, i beni

quivi rinvenuti dovevano ritenersi ricadenti nella comunione legale

fra i coniugi, di modo che, per un verso sussisteva la sua

legittimazione alla proposizione dell'opposizione quale

comproprietario, per altro verso il suo diritto di eccepire il

mancato ricorso alla procedura di cui all'art. 599 del codice di

procedura civile per l'espropriazione dei beni indivisi. L'opposta ha

eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria, per non essere ammissibile - "alla stregua dell'art. 52

d.P.R. n. 602/1973" - l'opposizione del coniuge in caso di beni

mobili pignorati nella casa del debitore e per essere ammissibile

soltanto, a norma dell'art. 53 dello stesso d.P.R., un'opposizione in

via amministrativa alla Direzione regionale delle entrate, nel mentre

la prova dell'appartenenza era comunque soggetta ai limiti

dell'art. 65 del medesimo d.P.R.

Sulla base di tale premessa, il rimettente osserva che la

controversia - in forza del principio tempus regit actum - non può

essere decisa alla stregua delle modificazioni apportate al d.P.R.

n. 602 del 1973 dal d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, con

l'applicazione dell'art. 58 di detto d.P.R., ma deve essere decisa -

donde il segnalato contrasto fra dispositivo e motivazione - in base

all'art. 52 vecchio testo del d.P.R., il quale, in forza degli

interventi della Corte costituzionale, prevedeva con circostanziata

casistica l'ammissibilità dell'opposizione di terzo da parte del

coniuge.

Dopo avere assunto l'infondatezza dell'eccezione dell'opposta in

ordine all'applicabilità dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 vecchio

testo, sostenendo che tale norma concerneva solo l'attività

dell'ufficiale di riscossione e non riguardava invece il giudizio del

giudice dell'esecuzione investito di un'opposizione di terzo, il

rimettente affronta il problema della possibilità di far valere con

l'opposizione di terzo la situazione di comproprietà sui beni

pignorati e, pur risolvendo positivamente il quesito, sostiene che

tale interpretazione "non consentirebbe perciò di accogliere

l'opposizione, in quanto il coniuge può proporre l'opposizione ex

art. 619 c.p.c. solo nel caso di beni dotali".

Secondo il rimettente, non sarebbe conforme a Costituzione che la

comunione legale non assuma "rilievo" anche nei riguardi del "credito

erariale" in quanto la ratio della previsione, da parte della riforma

del diritto di famiglia, "di presumere la comunione legale come

regime ordinario", in difetto di espressa volontà contraria,

risulterebbe funzionale all'assicurazione al coniuge di una posizione

soggettiva "da tutelare anche contro le aggressioni esecutive da

parte dei creditori dell'altro coniuge".

In tale ottica, l'opposizione di terzo sarebbe lo strumento

idoneo a salvaguardare la posizione del coniuge non debitore e la

presunzione di comunione costituirebbe "essa stessa ostacolo

all'espropriazione forzata, stante l'unanime riconoscimento da parte

della giurisprudenza di legittimità dell'opponibilità della

comunione a terzi".

Inoltre, poiché il potere sulla casa coniugale apparterrebbe ad

entrambi i coniugi ed ognuno di essi avrebbe lo ius prohibendi

sarebbe "conseguenziale quindi ammettere che anche i beni in essa

contenuti debbano presumersi, salvo prova contraria, di pertinenza di

ambedue i coniugi". E pertanto "affrontare la presunzione legale ex

legge n. 151/1975 con la presunzione di proprietà esclusiva del

coniuge escusso sui beni staggiti nella casa coniugale ex art. 52

cit. crea una discrasia del sistema normativa di tutta evidenza".

Dopo questa affermazione, il rimettente sostiene che la

presunzione di comunione comporterebbe a carico del creditore

procedente l'onere della prova contraria e, quindi, della sussistenza

della "proprietà assoluta del debitore sui beni staggiti o procedere

ex art. 599 c.p.c.".

Infine il rimettente rileva che il "difetto di coordinamento fra

la legge n. 151 del 1975 e l'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973" non

sarebbe stato eliminato nemmeno con le modifiche apportate dal d.lgs.

n. 46 del 1999 "poiché il nuovo art. 58, pur avendo modificato

alcuni aspetti, ha lasciato irrisolto il problema".

Non resterebbe, dunque, che sottoporre a giudizio di

costituzionalità l'art. 52.

La relativa questione sarebbe rilevante perché il rimettente

"potrebbe solo rigettare l'opposizione, non essendo possibile diversa

interpretazione della norma ridetta, se non quella di limitare

l'opposizione ai beni dotali".

Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del rilievo

della presunzione legale fra coniugi, ravvisando un contrasto: 1) con

l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento "con

l'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito che, alla

stregua dell'interpretazione offerta all'art. 70 legge fall. da

Cass., Sez. I, 29 dicembre 1995 n. 13149 - sarebbe favorito"; 2) con

l'art. 29 della Costituzione, per la lesione del principio della pari

dignità ed eguaglianza fra i coniugi nell'ambito della famiglia, che

potrebbe subire limitazioni solo a garanzia dell'unità familiare; 3)

con l'art. 31 della Costituzione, perché sarebbe aggravato

l'adempimento dei compiti familiari per il coniuge in comunione; 4)

con gli artt. 41 e 47 della Costituzione, in quanto sarebbe precluso

al coniuge di sottrarre al creditore esclusivo dell'altro coniuge "il

frutto del proprio lavoro, del proprio impegno economico, negando la

presunzione di apporto paritario".

2. - La stessa questione è stata proposta dal Tribunale di

Cassino, in composizione monocratica ed in funzione di giudice

istruttore - sulla base di una motivazione identica e con il medesimo

contrasto fra motivazione e dispositivo - con l'ordinanza iscritta al

n. di ruolo 165 del 2001, che risulta pronunciata sempre il

19 dicembre 2000, in un procedimento di opposizione di terzo

all'esecuzione, introdotto - con ricorso del 17 dicembre 1998 - da

Antonio Marrone avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare,

promossa dal Servizio di Riscossione tributi della Provincia di

Frosinone, sportello di Cassino, gestito dalla Banca di Roma S.p.a.,

a carico del coniuge dell'opponente per un (non meglio precisato

nell'ordinanza di rimessione) "debito erariale connesso alla sua

attività imprenditoriale esclusiva".

Anche le difese delle parti del procedimento sono state le stesse

di cui si riferisce nell'ordinanza n. 164 del 2001.

3. - Con l'ordinanza n. 166 del 2001, anch'essa pronunciata il

19 dicembre 2000, lo stesso Tribunale di Cassino, in composizione

monocratica, ma questa volta in funzione di giudice dell'esecuzione,

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58

del d.P.R. n. 602 del 1973, nel corso di un procedimento di

opposizione di terzo all'esecuzione, introdotto da Antonio Marrone

avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare promossa dal

Servizio di riscossione tributi della Provincia di Frosinone, gestito

dalla Banca di Roma S.p.a., a carico del coniuge dell'opponente per

un (non meglio precisato nell'ordinanza di rimessione) "debito

erariale connesso alla sua attività imprenditoriale esclusiva".

Anche in tal caso le difese delle parti del procedimento sono le

stesse di cui alle altre due ordinanze.

La motivazione di tale ordinanza si differenzia da quella delle

altre due: a) perché il rimettente questa volta enuncia, sempre

invocando il principio tempus regit actum che l'opposizione

dev'essere decisa in base al regime dell'art. 58 del d.P.R. n. 602

del 1973, nel testo risultante dopo il d.lgs. n. 46 del 1999, che non

escluderebbe più l'ammissibilità dell'opposizione di terzo del

coniuge, ma porrebbe solo limiti ai mezzi di prova deducibili per

dimostrare la proprietà; b) per l'espressa affermazione -

sull'assunto, già contenuto anche nelle altre due ordinanze, secondo

cui anche la comproprietà sarebbe situazione deducibile dal terzo

opponente ex art. 58 - che, pur ammessa tale deducibilità,

l'opposizione non potrebbe essere accolta, "in quanto il coniuge in

comunione dovrebbe comunque dimostrare la comproprietà con i

documenti richiesti dall'art. 58 cit."; c) per l'espressa

affermazione che l'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel nuovo testo

avrebbe escluso la rilevanza della presunzione legale di comunione;

d) per il fatto che la motivazione della lesione dei parametri

costituzionali è ad esso riferita.

4. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza della questione.

Con memorie di identico contenuto depositate nell'imminenza della

camera di consiglio, l'Avvocatura, dopo aver identificato la

questione proposta dalle ordinanze riferendola alla mancata

previsione, da parte dell'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973,

"dell'opposizione di terzo per il caso di eccezione di comunione

legale" ha osservato che il dubbio di costituzionalità non avrebbe

fondamento, perché l'esclusione di simile previsione sarebbe stata

voluta dal legislatore per evitare che possano essere sottratti al

pignoramento beni comunque rientranti nella proprietà del

contribuente moroso ed in considerazione dell'impossibilità per

l'ufficiale giudiziario di "formulare interpretazioni di diritto e

sottili distinzioni" all'atto dell'esecuzione del pignoramento. Per

tali ragioni, mentre sarebbero stati plausibili i limiti posti da

questa Corte all'esclusione dell'opposizione di terzo con riferimento

al previgente art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, altrettanto non

potrebbe dirsi per i beni rientranti nella comunione legale. In ogni

caso, per essi potrebbe trovare applicazione l'art. 599 c.p.c., "a

condizione, però, che i beni facenti parte della comunione siano

acquistati in data anteriore al verificarsi del presupposto al quale

si collega il rapporto obbligatorio tributario". Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze in epigrafe propongono, per quanto emerge

dai dispositivi, una stessa questione di legittimità costituzionale,

relativa all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito) - nel testo risultante dalla sostituzione

dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) di tale d.P.R. ad opera

dell'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma

dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) - nella parte in

cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione,

non darebbe "rilievo" alla presunzione di esistenza della comunione

legale sui beni mobili che si trovano nella casa coniugale, in caso

di opposizione di terzo, proposta dal coniuge in regime di comunione

avverso l'esecuzione forzata mobiliare esattoriale, promossa sui beni

esistenti nella casa coniugale, a carico dell'altro coniuge, per un

debito del quale quest'ultimo deve rispondere in via esclusiva.

Tuttavia - mentre dalla motivazione dell'ordinanza n. 166 risulta

che il tenore del dispositivo è con essa perfettamente congruente,

in quanto il rimettente afferma che nel giudizio a quo è applicabile

proprio l'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito

dal d.lgs. n. 46 del 1999 - invece la motivazione delle ordinanze

n. 164 e n. 165 evidenzia come il rimettente abbia inteso invece

impugnare l'art. 52 del medesimo d.P.R., nel testo anteriore alla

sostituzione disposta dal d.lgs. n. 46 del 1999, sull'esplicita

premessa che tale norma e non l'art. 58, nel testo risultante dal

d.lgs. n. 46 del 1999, sia ratione temporis applicabile nei due

giudizi.

Si può pertanto ritenere che l'indicazione dell'art. 58 nel

dispositivo delle ordinanze n. 164 e n. 165 sia frutto di un mero

lapsus calami, e che le due citate ordinanze abbiano inteso impugnare

invece l'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle

sostituzioni introdotte dal d.lgs. n. 46 del 1999.

A tale conclusione induce anche il rilievo che nella successione

fra le due norme - conseguente alla sostituzione dell'intero titolo

II del d.P.R. del 1973, disposta dal d.lgs. del 1999 - la disciplina

dell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, prima contenuta

nell'art. 52, che ne individuava i limiti di ammissibilità, è stata

trasposta, con talune modificazioni, nel nuovo testo dell'art. 58.

2. - Poiché la questione proposta dalle tre ordinanze, pur nella

diversità delle norme formalmente impugnate, è identica nei suoi

termini sostanziali, i giudizi possono senz'altro essere riuniti.

3. - In materia di opposizione di terzo all'esecuzione

esattoriale proposta dal coniuge del contribuente, il testo

originario dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, che riproduceva

nella sostanza l'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, era

stato, da ultimo, modificato dall'art. 5, comma 4, lettera b-bis)

(introdotto in sede di conversione), del decreto-legge 31 dicembre

1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria

e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per

l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1997, n. 30.

Nella formulazione conseguente a tale intervento - che recepì i

contenuti delle sentenze di questa Corte n. 444 del 1995, n. 358 del

1994 e n. 415 del 1996 - il secondo comma dell'art. 52 stabiliva tra

l'altro, alla lettera b) che l'opposizione di terzo all'esecuzione

esattoriale non poteva essere proposta dal coniuge del contribuente o

dei coobbligati "per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di

abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro

appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote

ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o

scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori

alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di

accertamento".

A seguito della sostituzione dell'intero titolo II (articoli da

45 a 90) del d.P.R. n. 602 del 1973 disposta dall'art. 16 del d.lgs.

n. 46 del 1999, l'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale

proposta dal coniuge del contribuente risulta ora disciplinata dal

nuovo testo dell'art. 58, che ammette in generale (al terzo comma) la

legittimazione del coniuge all'opposizione di terzo all'esecuzione

esattoriale, precisando che egli, "per quanto riguarda i beni mobili

pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del

coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti" può dimostrare

la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture

private di data certa, anteriore alla presentazione della

dichiarazione, se prevista e presentata, o altrimenti al momento

della violazione da cui deriva l'iscrizione a ruolo, o, in ulteriore

subordine, al momento in cui si è verificato il presupposto

dell'iscrizione a ruolo.

4. - Le ordinanze n. 164 e n. 165 riferiscono la questione di

legittimità costituzionale al testo dell'art. 52 anteriore al d.lgs.

n. 46 del 1999 e, quindi, a quello risultante dalle modifiche di cui

al decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, in legge n. 30 del

1997, mentre l'ordinanza n. 166 la riferisce invece al testo

dell'art. 58 risultante dalle sostituzioni operate dal d.lgs. n. 46

del 1999.

Ma, nella sostanza, tutti i giudici rimettenti affermano che la

normativa impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 31,

41 e 47 Cost., in quanto non darebbe "rilievo" alla situazione di

comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbe al coniuge

opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto

di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore

procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a

pignoramento i beni nella loro integralità.

5. - La questione non è fondata per erroneità del presupposto

interpretativo.

Le tre ordinanze muovono dalla premessa secondo cui esisterebbe

nell'ordinamento una presunzione di appartenenza alla comunione

legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge

potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione.

Peraltro, i rimettenti non esplicitano in alcun modo il dato

normativo - evidentemente riconducibile all'art. 2729 del codice

civile - da cui dovrebbe desumersi una simile presunzione, se si

esclude il riferimento all'esistenza nell'ordinamento di un'asserita

"scelta di presumere la comunione come regime ordinario, statuendo la

necessità dell'espressa volontà contraria" probabilmente desunta

dall'art. 159 cod. civ..

Quella scelta è però del tutto estranea all'istituto della

presunzione, ed esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto

di contraria manifestazione dell'autonomia privata dei coniugi, di

assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale. Essa

non implica che, alla stregua del fenomeno descritto dall'art. 2729

cod. civ., per ciò solo sussista una presunzione legale di

appartenenza alla comunione dei beni siti nella casa di coniugi in

comunione.

Si può quindi escludere che esista una previsione normativa

dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere siffatta

presunzione legale.

Può, del resto, rilevarsi che l'art. 219, secondo comma, cod.

civ. - il quale, nel regime patrimoniale della famiglia, prevede una

presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione

indivisa, ed è ritenuto applicabile anche al di fuori del regime di

separazione dei beni - opera, secondo l'interpretazione

giurisprudenziale, nei soli rapporti fra i coniugi e non anche in

quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi.

Conseguentemente, sia la questione posta dalle ordinanze n. 164 e

n. 165, sia quella posta dall'ordinanza n. 166 - in quanto formulate

sulla base di un presupposto interpretativo erroneo - devono

ritenersi infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), nel testo anteriore alla

sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma

dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata dal

Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47

della Costituzione, con le ordinanze iscritte ai numeri di ruolo 164

e 165 del 2001, indicate in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dal

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dal Tribunale

di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della

Costituzione, con l'ordinanza iscritta al numero di ruolo 166 del

2001, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari