Corte costituzionale

Sentenza n. 415/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza

emessa il 13 novembre 1995 dal pretore di Lecce, sezione distaccata

di Maglie, nel procedimento civile vertente tra Alessandro Di Cesare

e SO.BA.RIT. s.p.a. ed altra, iscritta al n. 201 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 13 novembre 1995 nel corso di un giudizio

di opposizione all'esecuzione esattoriale proposto dal genero di una

contribuente morosa, il quale rivendicava la proprietà di beni

mobili pignorati nella casa di abitazione della suocera, per averli

acquistati con atto pubblico, il pretore di Lecce, sezione distaccata

di Maglie, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52,

secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella

parte in cui non consente ai parenti ed affini entro il terzo grado

del contribuente debitore di proporre opposizione di terzo

all'esecuzione per i mobili pignorati presso l'abitazione del

debitore.

Il giudice rimettente ricorda che è stata già dichiarata

l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione ora

denunciata, nella parte in cui non consentiva al coniuge del debitore

di proporre opposizione di terzo, per i beni mobili ad esso pervenuti

per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio

(sentenza n. 358 del 1994). Essendo stato affermato il diritto del

coniuge del contribuente debitore di provare la proprietà dei beni

sottoposti al pignoramento, a maggior ragione lo stesso diritto

dovrebbe essere riconosciuto agli affini o parenti entro il terzo

grado. Ad avviso del pretore, la disposizione denunciata, precludendo

tale possibilità, determinerebbe, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, una illogica ed ingiustificata disparità di

trattamento tra i parenti ed affini entro il terzo grado del debitore

e gli altri terzi abilitati a proporre opposizione. Inoltre, in

contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, resterebbero

privi di tutela giurisdizionale i congiunti che non possono proporre

opposizione, i quali vedrebbero sacrificato senza ragione il loro

diritto di provare con atto pubblico di data anteriore al

pignoramento di essere proprietari dei beni mobili che si trovano

nella casa del contribuente debitore. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.

52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), che disciplina l'opposizione

di terzi nell'ambito del procedimento di espropriazione forzata per

la riscossione delle imposte non pagate. Il giudice rimettente

ritiene che la non proponibilità dell'opposizione da parte dei

parenti ed affini entro il terzo grado del debitore, i quali

pretendano di avere la proprietà di beni mobili pignorati

dall'esattore nella casa di abitazione del contribuente debitore,

determini una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, rispetto agli altri terzi che

possono proporre opposizione. Verrebbe inoltre sacrificata senza

ragione, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, la

possibilità di tutelare in giudizio la proprietà di beni,

acquistati con atto pubblico anteriore al pignoramento.

2. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

La disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito,

curata dall'ufficio esattoriale che procede direttamente

all'espropriazione forzata in virtù del ruolo, dopo avere notificato

al contribuente l'avviso di mora, risponde ad un'esigenza di

semplificazione e speditezza delle procedure, che comporta sia

presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni suscettibili di

pignoramento, sia restrizioni e preclusioni nel sistema delle

opposizioni, dirette a prevenire ed escludere elusioni fraudolente.

Se l'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale è

preminente (sentenze nn. 42 e 93 del 1964), essa deve trovare la sua

misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza alle finalità

che la giustificano (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), e

che non consistono nella soddisfazione del credito esattoriale in

qualunque modo ciò avvenga, anche mediante l'espropriazione di beni

che, con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni, non

appartengono al contribuente moroso. L'esigenza della pronta

riscossione delle imposte non pagate, che è alla base

dell'espropriazione forzata esattoriale, consente di porre

ragionevoli limiti all'opposizione di terzi i quali rivendicano la

proprietà di beni mobili pignorati che, per il luogo in cui si

trovano, è da presumere siano del debitore. Difatti il terzo che si

oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore può dimostrare

l'appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o scrittura

privata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo (art.

65 del d.P.R. n. 602 del 1973). Le limitazioni, che rispondono

all'esigenza di evitare il rischio di fraudolente elusioni, sono

previste in modo più rigoroso per le persone legate al debitore da

vincoli di coniugio, di parentela o di affinità; ma, nel

differenziare la loro posizione da quella di ogni altro terzo, le

limitazioni per essi previste non possono essere tali da collocarli

sostanzialmente nella posizione del coobbligato, escludendo in modo

assoluto la proponibilità dell'opposizione per ogni bene mobile

rinvenuto nella casa del contribuente, quale che sia l'epoca, il

titolo e la prova di acquisto da parte del congiunto.

Una preclusione dell'opposizione così assoluta eccede sia la

misura della speciale protezione da assicurare alla pronta

realizzazione del credito fiscale, sia l'esigenza di prevenire ed

evitare frodi e simulazioni. Per tale ragione è stata già

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui

non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di

terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di

donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994) o al

verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenza n. 444 del 1995).

Lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del

contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilità

dell'opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione

che la giustifica, giacché la preclusione stessa non può

ragionevolmente essere così estesa da comprendere i beni acquistati

con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al

quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad

escludere anche in tal caso la possibilità di dimostrare in giudizio

la proprietà del bene pignorato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non

prevede che possa essere proposta opposizione di terzo quando si

tratti di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al

verificarsi del presupposto dell'imposta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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