Corte costituzionale

Sentenza n. 444/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/10/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito); 2) del combinato

disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b) e 54 del d.P.R. 29

settembre 1973, promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 21

novembre 1994 dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa

Marittima, nel procedimento civile vertente tra Rosa Ambrosio e il

Servizio riscossione tributi, iscritta al n. 118 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995, e con ordinanza emessa

il 1° marzo 1995 dal pretore di Cosenza nel procedimento civile

vertente tra Rina Parisi e la s.p.a. G.E.T., iscritta al n. 287 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa

Marittima, con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 nel corso di un

procedimento promosso da Rosa Ambrosio per opporsi al pignoramento di

mobili, dei quali la ricorrente assumeva di essere proprietaria,

posti nella casa di abitazione del coniuge sottoposto ad esecuzione

esattoriale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma (recte: primo comma), 3 e 113, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale (r.o. n. 118

del 1995) dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), che limita, nell'esecuzione esattoriale, l'opposizione

di terzo prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile,

stabilendo che non possa essere proposta dal coniuge del contribuente

o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa

di abitazione del debitore o del coobbligato, sempre che non si

tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla

presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso

di accertamento dell'imposta.

Il pretore ritiene che, in tal modo, i beni mobili di proprietà

del coniuge del contribuente che si trovano nella casa di abitazione

del debitore finiscono per essere soggetti a responsabilità

esecutiva per un debito tributario altrui, sicché il diritto del

proprietario rimarrebbe privo di tutela giurisdizionale, in contrasto

con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Il pretore ricorda che la disposizione denunciata risponde,

secondo quanto ha affermato la giurisprudenza costituzionale

(sentenza n. 42 del 1964), alla necessità di tutelare il rapporto

tributario, assicurando l'adempimento del debito d'imposta ed

impedendo che l'obbligato possa sottrarsi ad esso col favore di

persone a lui legate da vincoli familiari. Ma questa esigenza non

giustificherebbe la parificazione, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, della posizione del debitore con quella dei terzi

estranei al rapporto d'imposta.

Ad avviso del giudice rimettente la necessità di tutelare il

rapporto tributario può richiedere criteri più rigorosi di quelli

ordinari per dimostrare che i beni sottoposti ad esecuzione

appartengono a persone diverse dal debitore, ma non giustifica, in

contrasto con l'art. 113, secondo comma, della Costituzione, la

radicale esclusione del particolare mezzo d'impugnazione previsto

dall'art. 619 cod. proc. civ.

Il pretore ritiene la questione rilevante nel giudizio principale,

in quanto dalla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale

dipende la decisione di ammissibilità del ricorso sul quale è

chiamato a giudicare.

2. - Con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 nel corso di analogo

procedimento promosso da Rina Parisi, il pretore di Cosenza ha

sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

(r.o. n. 287 del 1995) del combinato disposto degli artt. 52, secondo

comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, nella parte in

cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre

opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto

pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del

ruolo all'esattore, e correlativamente, nella parte in cui non

prevede, in tale ipotesi, il potere del giudice di sospendere

l'esecuzione.

Il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera

b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il

coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni

mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data

anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994). Il caso

sottoposto all'esame del giudice rimettente non rientrerebbe in

questa ipotesi. Ma ciò determinerebbe un'irragionevole disparità di

trattamento. Inoltre l'improponibilità dell'opposizione di terzo, da

parte del coniuge del contribuente esecutato, per i beni mobili ad

esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a

quella di consegna del ruolo all'esattore, non troverebbe

giustificazione nella finalità di garantire la particolare

preminenza dell'esecuzione esattoriale.

Sarebbe anche leso il diritto di agire in giudizio a tutela dei

propri diritti. Se l'esigenza di riscuotere con speditezza le imposte

non pagate può consentire limitazioni alla prova in ordine alla

proprietà di beni mobili che si trovano in luoghi appartenenti al

contribuente debitore, permettendo ai terzi di dimostrare il loro

titolo solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data

certa, anteriore a quella di consegna del ruolo delle imposte

all'esattore (art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973), non vi sarebbe una

plausibile ragione per escludere dai soggetti che possono proporre

opposizione il coniuge del debitore che sia in grado di dimostrare,

con gli stessi mezzi di prova richiesti a qualunque altro soggetto,

la titolarità dei beni sottoposti ad esecuzione.

La questione di legittimità costituzionale è, ad avviso del

giudice rimettente, pregiudiziale rispetto al giudizio principale

giacché dalla soluzione di essa dipende l'ammissibilità

dell'opposizione all'esecuzione. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale investono il regime dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale.

Il pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima,

ritiene che l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento

dei mobili posti nella casa di abitazione del contribuente debitore,

sia in contrasto con gli artt. 24, secondo comma (recte: primo

comma), 3 e 113, secondo comma, della Costituzione.

Il pretore di Cosenza ritiene che sia in contrasto con gli artt.

3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, il combinato

disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R.

n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del

debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad

esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a

quella di consegna del ruolo all'esattore, non consentendo quindi che

in tale ipotesi il giudice possa sospendere l'esecuzione.

2. - Le due ordinanze di rimessione prospettano, con ampiezza

diversa, analoghe questioni. I giudizi, essendo connessi, possono

essere decisi con unica sentenza.

3. - Dubbi di legittimità costituzionale relativi alla non

proponibilità dell'opposizione al pignoramento, nel corso

dell'esecuzione esattoriale, da parte del coniuge del debitore, in

relazione ai beni mobili posti nella casa di abitazione del

contribuente, sono stati più volte proposti ed esaminati dalla

Corte, che ha colto la ragione di questa regola - cui fa eccezione,

nella previsione del legislatore, il caso dei beni costituiti in dote

con atto anteriore alla dichiarazione annuale o alla notifica

dell'avviso di accertamento dell'imposta - nell'esigenza di evitare

fraudolente simulazioni per sottrarsi al pagamento delle imposte

(sentenze n. 42 e 93 del 1964, n. 129 del 1968, n. 107 del 1969,

ordinanze n. 283 del 1984, nn. 121 e 123 del 1986, n. 374 del 1991).

La preclusione, inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali

dell'obbligazione tributaria, si inserisce nello speciale

procedimento di esecuzione curato dall'ufficiale esattoriale, nel

quale si manifesta il fondamentale interesse di assicurare la

tempestiva riscossione dei crediti tributari, che concorre a

garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato

(sentenza n. 87 del 1962).

Per raggiungere queste finalità, il sistema di riscossione

coattiva delle imposte prevede l'espropriazione forzata nei confronti

del debitore moroso, curata direttamente dall'esattore con procedure

semplificate, tali da assicurare speditezza ed incisività

all'esecuzione coattiva, che è assistita da presunzioni in ordine

all'appartenenza dei beni che possono essere sottoposti a

pignoramento e da preclusioni nel sistema delle opposizioni, per

prevenire ed escludere fraudolente elusioni.

Riesaminando questa disciplina, la Corte, valutandone la

ragionevolezza anche in relazione al valore costituzionale della

famiglia, ha di recente precisato, con la sentenza n. 358 del 1994,

che la preminenza dell'esigenza di realizzare il credito fiscale

nella riscossione coattiva delle imposte deve trovare la sua misura

ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalità che la

giustificano e che non consentono la soddisfazione del credito

esattoriale anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza

e senza rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al

contribuente moroso. L'esigenza della tempestiva realizzazione dei

crediti tributari è soddisfatta dall'espropriazione dei beni mobili

che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore

moroso; la stessa esigenza giustifica ragionevoli limitazioni sia

alla prova contraria a tale presunzione che all'ampiezza

dell'opposizione prevista per i terzi i quali affermino di essere

proprietari dei beni pignorati. Queste limitazioni e preclusioni

possono essere, per il coniuge del debitore, più rigorose rispetto a

quelle previste per chi non sia legato al contribuente da alcun

vincolo. Ma anche in un quadro normativo che differenzi, con

un'ampiezza che il legislatore può discrezionalmente determinare,

rispetto a quella degli altri soggetti la posizione del coniuge,

l'improponibilità dell'opposizione da parte di quest'ultimo, per i

beni pignorati nella casa di abitazione del debitore, non può essere

così assoluta da collocare sostanzialmente il coniuge, per tale

pignoramento, nella stessa posizione del coobbligato.

4. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima (r.o. n.

118 del 1995), coinvolge nella sua interezza l'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973. Non tocca l'ampiezza

dei limiti che la stessa disposizione già pone alla regola della

preclusione dell'opposizione del coniuge, ma tende a travolgere la

regola stessa, equiparando del tutto la condizione del coniuge a

quella dei terzi estranei al debitore e finendo così con l'escludere

ogni pur ragionevole limitazione alla sua facoltà di opposizione.

In tale ampiezza la questione di legittimità costituzionale,

prospettata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, è

infondata. Già con la sentenza n. 358 del 1994 si è affermato che

il legislatore può discrezionalmente differenziare la posizione del

coniuge rispetto a quella degli altri terzi, prevedendo cautele per

la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo

ragionevoli limitazioni all'opposizione.

Anche con riferimento agli altri parametri di giudizio indicati

dal pretore di Grosseto (art. 24 e 113 della Costituzione), la

questione è infondata. La Corte ha ripetutamente affermato sin dalla

sentenza n. 42 del 1964 che la disciplina sottoposta a verifica di

legittimità costituzionale non tocca la difesa processuale.

5. - A diverso esito porta la questione sollevata dal pretore di

Cosenza (r.o. n. 287 del 1995), che prospetta una più limitata

illegittimità dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n.

602 del 1973, nella parte in cui questa disposizione non prevede che

il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa

proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per

atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del

ruolo all'esattore.

L'improponibilità dell'opposizione al pignoramento da parte del

coniuge non può ragionevolmente riferirsi a quei beni che, senza il

rischio di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale

attraverso fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente

moroso.

A questa condizione rispondono i beni pervenuti al coniuge per

atto pubblico di donazione, quando tale atto sia anteriore al

verificarsi del presupposto dell'imposta. In quest'ambito, più

ristretto rispetto a quello prefigurato del giudice rimettente, la

questione sollevata è fondata. Deve quindi essere dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera

b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il

coniuge del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i

mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del

coobbligato, non possa proporre opposizione anche quando si tratti di

beni pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al

verificarsi del presupposto dell'imposta.

La soluzione della questione attinente alla proponibilità

dell'opposizione rende superfluo l'ulteriore aspetto della questione,

prospettato dal giudice rimettente, concernente il potere del pretore

di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di

terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973), che sussiste una volta

riconosciuta la proponibilità di tale opposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52,

secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non

prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di

terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di

data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n.

602 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 3

e 113, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Grosseto,

sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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