Corte costituzionale

Sentenza n. 358/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza

emessa il 14 giugno 1993 dal Tribunale di Lecce, nel procedimento

civile vertente tra Carmela Guido, il Monte dei Paschi di Siena,

concessionario del servizio di riscossione dei tributi del Comune di

Lecce, ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima

serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo

all'esecuzione esattoriale promosso da Carmela Guido contro il Monte

dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dei

tributi del Comune di Lecce, il Tribunale di Lecce, con ordinanza

emessa il 14 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

24, 31, 41 e 47 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito).

La disposizione denunciata prevede che l'opposizione di terzo non

può essere proposta dal coniuge del contribuente o dei coobbligati,

per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del

debitore o del coobbligato, sempre che non si tratti di beni

costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della

dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento

dell'imposta.

Nel corso dell'esecuzione esattoriale a carico del coniuge della

ricorrente erano stati pignorati nella casa coniugale beni che

l'opponente assumeva di sua proprietà, essendole stati donati dalla

madre con atto pubblico in data 21 ottobre 1983, anteriore al

matrimonio, celebrato il 1 marzo 1984.

Il giudice rimettente ritiene che la questione di legittimità

costituzionale sia rilevante, in quanto la disposizione denunciata

non consente in questo caso la proponibilità dell'opposizione. Ad

avviso del Tribunale la disposizione sarebbe palesemente

irragionevole, perché preclude al coniuge di superare la presunzione

di appartenenza al debitore dei beni posti nella casa di abitazione,

anche quando essi siano pervenuti all'opponente con atto di donazione

anteriore al matrimonio. Questo divieto, ritenuto anacronistico nella

sua assolutezza, sopravviverebbe in un contesto legislativo nel quale

è stato soppresso l'istituto della dote.

Secondo il giudice rimettente la disposizione denunciata viola

l'art. 3 della Costituzione, oltre che per irragionevolezza, anche

per disparità di trattamento. Il coniuge proprietario di beni mobili

sarebbe ingiustamente discriminato sia rispetto agli altri soggetti

che possono far valere il loro diritto di proprietà nel giudizio di

opposizione di terzo mediante la produzione di atti diversi da quello

di costituzione in dote, sia nei confronti dello stesso coniuge

comproprietario di immobile pignorato, che, quando non sia

coobbligato, è legittimato a proporre l'opposizione di terzo secondo

le regole di diritto comune.

Il contrasto si porrebbe anche con altre disposizioni

costituzionali: con l'art. 24, perché non sarebbe consentita la

difesa in giudizio del diritto di proprietà; con l'art. 31, in

quanto sarebbe ribaltata l'impostazione di favore verso la formazione

della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio,

con un incentivo a favore di aggregazioni diverse dalla famiglia

legittima, nelle quali il convivente non subisce le limitazioni

espresse dalla norma censurata; con gli artt. 41 e 47, perché

verrebbero limitati la scelta del regime patrimoniale della famiglia

e l'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione.

L'Avvocatura ricorda che identica questione è stata più volte

dichiarata non fondata dalla Corte, con riferimento a vari parametri

costituzionali, anche dopo la riforma del diritto di famiglia;

osserva inoltre che il richiamo all'istituto della dote, ritenuto

anacronistico, non comporta l'illegittimità costituzionale della

disposizione denunciata.

L'Avvocatura ritiene la questione non fondata con riferimento a

tutti i parametri costituzionali invocati. Il principio di

eguaglianza non sarebbe violato perché il coniuge viene a trovarsi

nella stessa situazione degli altri parenti ed affini entro il terzo

grado. Con riferimento all'art. 31, sarebbe inevitabile ed

irrilevante che la famiglia naturale possa differenziarsi dalla

famiglia legittima sotto molteplici profili. Con riferimento agli

artt. 24 e 41, l'improponibilità dell'opposizione, limitata ai beni

mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, non

violerebbe né il diritto di agire in giudizio né la libertà di

iniziativa economica privata. Il principio costituzionale di tutela

del risparmio (art. 47) non sarebbe inoltre leso da una regola

diretta a garantire l'adempimento di obbligazioni, a meno che non si

voglia ammettere che qualunque adempimento di obblighi ostacola la

formazione del risparmio. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale di Lecce investe l'art. 52, secondo comma, lettera b), del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, disciplinando l'esecuzione

forzata nel contesto delle disposizioni sulla riscossione coattiva

delle imposte sul reddito, stabilisce che l'opposizione di terzi, i

quali pretendono di avere la proprietà sui beni pignorati, non può

essere proposta dal coniuge, per quanto riguarda i mobili posti nella

casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di beni

costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della

dichiarazione annuale dei redditi o alla notifica dell'avviso di

accertamento dell'imposta.

Ad avviso del giudice rimettente questa disciplina legislativa,

limitando al solo caso dei beni dotali la proponibilità

dell'opposizione al pignoramento esattoriale da parte del coniuge del

contribuente, sarebbe manifestamente illogica e priva di ogni

raccordo con la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio

1975, n. 151), che ha soppresso l'istituto della dote e disciplinato

diversamente i rapporti patrimoniali tra coniugi. Non vi sarebbe più

la possibilità per il coniuge di proteggere i beni che gli

appartengono anche quando, come nel caso sottoposto al giudizio del

Tribunale di Lecce, siano a lui pervenuti con atto pubblico di

donazione, anteriore al matrimonio.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato per

contrasto con numerose disposizioni costituzionali: con l'art. 3, per

la manifesta illogicità della disposizione, che consente il

pignoramento di beni mobili comunque pervenuti al coniuge del

soggetto passivo dell'esecuzione esattoriale, e per la ingiusta

discriminazione del coniuge stesso il quale, tra l'altro, se

comproprietario di un immobile pignorato, può proporre opposizione a

tutela della sua quota; con l'art. 31, perché risulterebbero non

tutelate le esigenze della famiglia e ribaltata una posizione di

favore, che richiede agevolazioni e provvidenze economiche per la

formazione della famiglia stessa; con l'art. 24, per essere esclusa

la possibilità di agire in giudizio a tutela del diritto di

proprietà; con l'art. 41, che, garantendo la libertà di iniziativa

economica privata, comprenderebbe la scelta del regime patrimoniale

di separazione dei beni tra coniugi e la conseguente regolamentazione

dei rapporti e degli interessi patrimoniali; con l'art. 47, in quanto

verrebbero aggrediti beni frutto del risparmio proprio o altrui.

2. - La questione di legittimità costituzionale della non

proponibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale da parte

del coniuge del debitore per beni mobili pignorati nella casa di

abitazione del contribuente è stata più volte esaminata dalla

Corte, che ha colto la ragione di questa preclusione, inquadrata nel

sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria,

nell'esigenza di evitare fraudolente simulazioni per sottrarsi al

pagamento delle imposte (sentenze n. 42 e n. 93 del 1964, n. 129 del

1968, n. 107 del 1969, ordinanze n. 283 del 1984 e n. 123 del 1986;

da ultimo, ordinanza n. 374 del 1991). Tale preclusione è posta nel

contesto di uno speciale procedimento di esecuzione, nel quale si

manifesta il fondamentale interesse di assicurare la tempestiva

riscossione dei crediti tributari, garantendo, tra l'altro, il

regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sentenza n.

87 del 1962).

Si tratta di una normativa risalente nel tempo, tesa ad assicurare

speditezza ed incisività alla riscossione coattiva delle imposte

dirette da parte dell'esattore. La stessa disciplina era già

prevista, con disposizioni simili anche nella formulazione, dai

precedenti testi unici delle leggi sulle imposte dirette (art. 207

del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 63 del regio decreto 17

ottobre 1922, n. 1401).

La questione viene ora proposta dal Tribunale di Lecce con

l'indicazione di profili e parametri in parte nuovi rispetto a quelli

in precedenza esaminati dalla Corte. Viene difatti dedotta

l'irragionevolezza della disciplina, che va considerata anche in

relazione al valore costituzionale della famiglia, da agevolare nella

sua formazione (artt. 3 e 31 della Costituzione). L'illogicità della

preclusione, posta dalla norma denunciata, sarebbe palese nel caso

del coniuge del contribuente moroso, che non può proporre

opposizione neppure quando siano stati pignorati beni di sua

proprietà, per i quali possa dimostrare di averli ricevuti in

donazione, con atto pubblico anteriore al matrimonio.

3. - La questione è fondata.

Il sistema della riscossione coattiva delle imposte sul reddito

privilegia l'interesse alla pronta realizzazione del credito fiscale.

L'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso è curata

direttamente dall'esattore; le procedure sono semplificate e ne è

assicurata la speditezza; presunzioni in ordine all'appartenenza dei

beni suscettibili di pignoramento, restrizioni e preclusioni nel

sistema delle opposizioni tendono a prevenire e ad escludere elusioni

fraudolente.

La preminenza dell'esigenza di realizzazione del credito fiscale

nella riscossione coattiva delle imposte dirette deve tuttavia

trovare la sua misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza

alle finalità che la giustificano. Queste non consistono nella

soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo ciò avvenga,

anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza che

vi sia il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al

contribuente moroso. L'esigenza è piuttosto quella di riscuotere con

speditezza le imposte non pagate, procedendo all'espropriazione dei

beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del

debitore, ponendo anche ragionevoli limitazioni alla prova contraria

ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei

beni pignorati. Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione

mobiliare dell'esattore può dimostrare l'appartenenza del bene solo

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa,

anteriore a quella di consegna del ruolo (art. 65 del d.P.R. n. 602

del 1973).

Più che una limitazione ragionevolmente rigorosa, appare una

preclusione assoluta quella imposta al coniuge per i beni mobili

pignorati nella casa di abitazione del debitore. L'opposizione

continua ad essere ammessa solo per i beni dotali, destinati a

sostenere gli oneri del matrimonio. L'improponibilità

dell'opposizione per ogni altro bene mobile appartenente al coniuge,

quali che siano l'epoca, il titolo e la prova di acquisto, si

configura così assoluta da collocare sostanzialmente, per tale

pignoramento, il coniuge nella stessa posizione del coobbligato.

Questa preclusione dell'opposizione non si giustifica nella sua

assolutezza. Essa difatti eccede la misura della speciale protezione

da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, come

pure l'esigenza di prevenire ed evitare frodi o simulazioni.

Anche in un quadro normativo che, per l'opposizione di terzo,

differenzi la posizione del coniuge rispetto a quella di qualsiasi

altro soggetto, con un'ampiezza che il legislatore può

discrezionalmente determinare, appare palesemente irragionevole, in

relazione alle finalità che giustificano la particolare preminenza

dell'esecuzione esattoriale mediante limitazioni alle opposizioni,

oltre che non coerente con l'esigenza di agevolare la formazione

della famiglia, precludere l'opposizione, quando siano stati

pignorati mobili posti nella casa di abitazione del debitore, al

coniuge che ha ricevuto tali beni prima del matrimonio, tanto più se

in vista di questo, per atto pubblico di donazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non

prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di

terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di

donazione di data anteriore al matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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