Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 186 parole tolte, 67 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente:
tolto: a) le generalita' del debitore;
tolto: b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali, la precisazione dei confini e del reddito;
tolto: c) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo;
tolto: d) l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodi d'imposta, per indennita' di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
tolto: e) il prezzo base dell'incanto;
tolto: f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
tolto: g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
tolto: i) l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione e i frutti di essi. L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, e' notificato al debitoreaggiunto: Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.