Art. 44 — Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1976 al 20 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →
II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2.50 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. L'interesse di cui al comma precedente e' dovuto anche se l'ammontare delle ritenute d'acconto operate sui compensi e redditi dichiarati e' superiore all'imposta definitivamente dovuta. L'interesse stesso e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione. L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta. 3 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354
3Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente articolo e' elevato dal 2,50 al 5 per cento.
D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160
8Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente articolo e' elevato al sei per cento.
Testo in vigore dal 6 marzo 1976 al 20 gennaio 1977
