Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 44, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/1996

    Questione infondata
    20 maggio 1996

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. La norma costituisce peculiare disciplina della materia tributaria, riconducibile al principio della maturazione a semestri interi degli interessi sulle somme di cui è disposta la restituzione ed è apprestata dal legislatore nella sua discrezionalità, in considerazione delle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell'imposta e di formazione dei ruoli nonché di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparità di trattamento del contribuente colpito da accertamento successivamente dichiarato illegittimo, rispetto a chi ne sia andato esente, anche se entrambi abbiano dichiarato correttamente il proprio reddito, poiché è proprio nelle modalità e nei termini quantitativi del ristoro che si manifesta la predetta discrezionalità legislativa, con scelte variamente articolate. Tantomeno la denunziata discriminazione tra contribuenti assoggettati ad accertamento, in base ai diversi periodi di emissione del ruolo e dell'ordinativo, può assumere rilievo nel giudizio di costituzionalità, trattandosi di eventuali differenze riferibili a circostanze di fatto inerenti all'applicazione della disposizione. Ne', infine, sussiste disparità di trattamento rispetto alla (più favorevole) disciplina dell'IVA, quanto al diverso sistema di calcolo dei rimborsi, traendo quest'ultima origine dall'obbligo di adeguamento a direttive comunitarie e dovendosi altresì precisare che tale normativa esclude comunque la computabilità dei periodi necessari alla liquidazione del rimborso e che, al di fuori dei casi espressamente individuati dal legislatore, l'eventuale vuoto legislativo è da integrare con il ricorso ai principi generali già richiamati dalla Corte. - V. O. nn. 288/1988 e 93/1989. red.: A.M. Marini

    Art. 44 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/1989

    Questione infondata
    3 marzo 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis (introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, i…

    Art. 3 Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 44-bis Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 30 giugno 2009 — 1 gennaio 2027in vigoreper 17 anni
  3. 15 luglio 2003 — 30 giugno 2009per 6 anni
  4. 1 luglio 1999 — 15 luglio 2003per 4 anni
  5. 1 gennaio 1997 — 1 luglio 1999per 2 anni
  6. 30 dicembre 1993 — 1 gennaio 1997per 3 anni
  7. 14 marzo 1988 — 30 dicembre 1993per 6 anni
  8. 20 gennaio 1977 — 14 marzo 1988per 11 anni
  9. 6 marzo 1976 — 20 gennaio 1977per 11 mesi
  10. 21 agosto 1974 — 6 marzo 1976per un anno
  11. 16 ottobre 1973 — 21 agosto 1974testo originarioper 10 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2009 al 1 gennaio 2027. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma. L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art44 · fonte del testo

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