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Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

  • a)le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
  • b)il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
  • c)la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
  • d)la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
  • e)la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  • f)gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
  • g)gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
  • h)l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
  • i)altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazione nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettara e), nel documento di programmazione economica-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

Testo in vigore dal 9 settembre 1988 al 15 luglio 1999

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 431/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468, 1 e 2, d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, 12, D.L. 23 settembre 1981, n. 537 (recte D.L. 29 luglio 1981, n. 402, conv. in L. 26 settembre 1981, n. 537), 14, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638), 33, L. 27 dicembre 1983 n. 730, 10, Legge 22 dicembre 1984, n. 887, 31, Legge 28 febbraio 1986, n. 41, denunziati in riferimento agli artt. 3, 35, 53 e 81 Cost. - per quanto concerne la contribuzione obbligatoria di malattia a carico dei liberi professionisti)

    Art. 11 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 95/1981

    Illegittimità dichiarata
    8 giugno 1981

    riuniti i quattro ricorsi iscritti ai nn. 22 a 25 registro ricorsi 1978, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevate dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 19 settembre 1978 (n. 22 registro ricorsi 1978), in riferimento agli artt. 127 della Costituzione e 1, 19, 20, 25, 36 e 38…

    Art. 34 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 36 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 127 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 settembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 9 settembre 1988. 144 parole tolte, 514 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, ilaggiunto: Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, tolto: contemporaneamente al aggiunto: entro il mese di settembre, il disegno di legge tolto: di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di " legge finanziaria" con la quale possono operarsi modifiche ed integrazionia disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale. La legge finanziaria indica aggiunto: finanziaria. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

aggiunto: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

aggiunto: b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziariotolto: . Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilita' per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale aggiunto: e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

aggiunto: c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

aggiunto: d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;

aggiunto: e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

aggiunto: f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

aggiunto: g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

aggiunto: i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. La legge finanziaria tolto: provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 4 aggiunto: indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazione nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettara e), nel documento di programmazione economica-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11 · fonte del testo

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