Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000. Il Governo della Repubblica e' tenuto ad indicare nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4 quinto comma della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art46 · fonte del testo

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