L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per l'importo complessivo di lire 400 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987, di cui lire 300 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi "centri nodali", nonche' per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmissione impieganti fibre ottiche e lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.2 Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di cui al precedente articolo 1, ivi comprese quelle relative al finanziamento delle spese ed al rimborso delle conseguenti anticipazioni, nonche' quelle di cui al precedente articolo 9. Al relativo finanziamento potra' provvedersi anche mediante la stipulazione di mutui con istituti di credito esteri. Gli stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici ed entro di essi dovranno essere contenuti i pagamenti annuali. Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per la costruzione o l'acquisto di alloggi di servizio. Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa alle operazioni di indebitamento, effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 950 milioni, sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 febbraio 1986, n. 41

2

La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)che: "Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' elevato a lire 165 miliardi".

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1982 al 28 febbraio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 febbraio 1986, n. 41

    La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)che: "Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' elevato a lire 165 miliardi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-02-10;39~art11 · fonte del testo

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