((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). Per il finanziamento a fondo perduto ((del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilita' tecnico-economica e del progetto definitivo)) dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ((esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato)) e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.((L'assegnazione puo' essere incrementata, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). ((6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse)) 28 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

28

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 175) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilita' finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 314/2001

    Illegittimità dichiarata
    27 luglio 2001

    Dichiara: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nella parte in cui ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino…

    Art. 1 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 3 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 9 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 8 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2019. 385 parole tolte, 179 parole aggiunte.

tolto: Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche. Gli studi di fattibilita' approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilita' degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo e' superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTATaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. Per il finanziamento a fondo perduto tolto: della progettazione preliminare aggiunto: del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilita' tecnico-economica e del progetto definitivo dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, … marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, aggiunto: esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di … comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. tolto: I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle di- verse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regioneaggiunto: L'assegnazione puo' essere incrementata, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con tolto: determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo' avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilita i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre l998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione. aggiunto: proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno … della programmazione economica per l anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroaggiunto: . 8.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 175) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilita' finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art4 · fonte del testo

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