A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, e' ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, gia' elevata dall'articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita' commerciali, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, gia' elevata dall'articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 174/1987

    Questione infondata
    15 maggio 1987

    Sono manifestamente infondate le questioni identiche nei riferimenti, motivi e argomenti, ad altre gia` in precedenza decise, quando non vi siano ragioni di sorta per discostarsi da quelle pronunce. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 101 Cost.). - S. n. 167/1986; O. n. 282/1986.

    Art. 33 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art33 · fonte del testo

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