E' autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attivita' di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L'attivita' di sperimentazione e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle Camere una relazione in merito all'attivita' di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilita' e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio «a base zero». A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilita' di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Testo vigente dal 15 gennaio 2013

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 170/2016

    Parametro
    13 luglio 2016

    riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO

    Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 · Art. 15 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 21 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art21 · fonte del testo

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