Art. 1 — Finanziamento delle comunità montane

I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. ((La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente)). Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e' abrogato.

Testo vigente dal 2 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1981 al 2 marzo 1989. 22 parole aggiunte.

… 853. La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioniaggiunto: , secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art1 · fonte del testo

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