Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,

30, 31, 34 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune

norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio)

promossi con ricorsi delle Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia,

Valle d'Aosta e Sardegna, notificati i primi tre il 19 ed il quarto il

21 settembre 1978, rispettivamente depositati in cancelleria il 22, il

27 (Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) e il 28 settembre 1978 ed

iscritti ai nn. da 22 a 25 del registro ricorsi 1978.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli; uditi l'avv. Giuseppe Fazio, per la

Regione Sicilia, l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli - Venezia

Giulia, l'avv. Gustavo Romanelli, per la Regione Valle d'Aosta, l'avv.

Giuseppe Guarino, per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato

Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso, notificato il 19 settembre 1978 e depositato il

successivo 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4

ottobre 1978, iscritto al n. 22 registro ricorsi 1978, il Presidente

della Regione siciliana, rappresentato e difeso, giusta procura

autenticata dal notaio Di Giovanni in Palermo il 13 settembre 1978,

dagli avv. Salvatore Orlando Cascio e Giuseppe Fazio, e autorizzato

con deliberazione 6 settembre 1978 della Giunta regionale, ha chiesto

dichiararsi - per violazione degli artt. 1, 19, 20, 25, 36 e 38 dello

Statuto siciliano e 127 della Costituzione - l'illegittimità

costituzionale degli artt. 31 (giacenza di tesoreria delle regioni),

34 (partecipazione delle regioni) e 36 (disponibilità presso aziende

di credito) della legge 5 agosto 1978, n. 468 (riforma di alcune norme

di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio).

La Regione ha introdotto il discorso ravvisando nei tre commi, di

cui consta l'art. 31, un meccanismo di controllo a doppio riscontro,

che per un verso consentirebbe al Tesoro dello Stato di sindacare

l'utilizzazione, da parte delle regioni anche a statuto speciale, delle

proprie disponibilità finanziarie, e, per altro verso, impedirebbe

alle regioni di disporre, nell'ambito del trimestre anche per mutate

esigenze amministrative, di somme eccedenti i limiti della giacenza

esistente nella cassa del tesoriere, con manifesta violazione del

diritto delle regioni alla libera disposizione delle somme di loro

spettanza. Più puntualmente, la Regione ha denunciato aa) la

violazione degli artt. 20 e 38 dello Statuto provocata

dall'assoggettamento all'art. 31 del "contributo di solidarietà

nazionale previsto nella legge 27 aprile 1978, n. 182", in quanto

più non sarebbe consentito alla Regione di fruire del versamento

annuale di tale somma per la esecuzione delle opere pubbliche

programmate, che riuscirebbe pregiudicata dalla cadenza trimestrale

prevista dal ripetuto art. 31, ab) la violazione degli artt. 19 e 36

dello Statuto, che seguirebbe nell'ipotesi, in cui si comprendesse

nella generica previsione ("quanto altro proveniente dal bilancio dello

Stato"), di cui al ripetuto art. 31, lo stanziamento di lire 430

miliardi previsto al cap. 4534 dello stato di previsione della spesa

del Tesoro con la denominazione "somme occorrenti per la regolazione

contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana", b)

il contrasto tra l'art. 36 della legge 468/1978 e gli artt. 1, 20, 36

e 38 dello Statuto nella sottrazione, ad essa Regione, del servizio di

cassa in guisa indiscriminata e senza distinzione a seconda della

provenienza della disponibilità finanziaria, c) il contrasto tra

l'art. 34 della legge 468/1978 e gli artt. 127 della Costituzione e 25

dello Statuto nell'assicurare il primo al Parlamento la possibilità

di assoggettamento a sindacato di merito, non consentita dallo Statuto

della Regione.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

6 ottobre 1978, depositato il successivo 9, in cui l'Avvocatura

generale dello Stato, sulla base di argomentazioni comuni ai ricorsi

23 a 26/ 1978, ha concluso per la infondatezza della questione.

Più particolarmente, l'Avvocatura generale dello Stato ha in

linea di massima osservato che il servizio di tesoreria regionale non

si estende ad altre funzioni attinenti al governo della liquidità,

alla trasformazione e creazione di mezzi di pagamento, alla politica

economica nazionale, che sarebbero, a sensi dell'art. 119 Cost.,

riservate al Tesoro dello Stato, al fine di inferirne l'infondatezza

della questione di costituzionalità dell'art. 31, e che all'art. 36

sarebbe da attribuire il significato (non condannato da precetti

costituzionali e statutari) di consentire alle Regioni, in attesa

della concreta applicazione dell'art. 31, l'acquisizione dei mezzi

finanziari in misura tale da mantenere la disponibilità esistente

alla data del 30 giugno 1978, al fine di evitare rallentamenti

nell'andamento di erogazione delle spese conseguenti all'applicazione

del nuovo sistema; in riferimento, infine, all'art. 34, impugnato

dalla sola Regione siciliana, ha obiettato che la mancata posizione

esplicita, nello Statuto, di un limite di merito sarebbe svalutata dal

sopravvenuto art. 5 della Costituzione, in armonia con il quale è da

intendere lo Statuto.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, nella quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Fazio per la Regione e

l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri hanno ampiamente illustrato le già prese conclusioni.

2. - Con ricorso 15 settembre 1978, notificato il 19 e depositato

il 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978,

e iscritto al n. 23 registro ricorsi 1978, il Presidente della Giunta

regionale del Friuli - Venezia Giulia, rappresentato e difeso, giusta

procura in calce, dall'avv. Gaspare Pacia e autorizzato per delibera

29 agosto 1978, n. 3436 della Giunta, ha chiesto dichiararsi

l'incostituzionalità degli artt. 31 e 36 legge 468/1978, per

violazione degli artt. 1 e 4 n. 1 dello Statuto regionale, nonché

dell'art. 30 (conti di cassa) della stessa legge nella parte, in cui,

attraverso la previsione di onerosi adempimenti, posti a carico di

Comuni, Province e Regioni, tendono ad instaurare (anche nel Friuli -

Venezia Giulia) un sistema atipico di controllo di merito sugli atti di

tali enti, al di là dei casi e fuori delle sedi in cui tale controllo

è eccezionalmente consentito, per violazione degli artt. 29, comma

secondo, 58 e 60 dello Statuto e 130, comma secondo, della

Costituzione. In particolare, la Regione ha individuato a) la

violazione dell'art. 1 dello Statuto in ciò che alla personalità

giuridica, che ne è assegnata alla Regione stessa, arrecherebbero

attentato gli artt. 31 e 36, che mirano a limitare il diritto di

detenere e possedere cose proprie, b) la violazione dell'art. 4 n. 1

dello Statuto in ciò che la riserva alla Regione dell'ordinamento

degli uffici, ivi prevista, sarebbe offesa dall'attribuzione al

Tesoro dello Stato delle facoltà e funzioni, contemplate negli artt.

31 e 36, c) il contrasto tra l'impugnato art. 30 e gli artt. 58 e 60

dello Statuto nell'introduzione, prevista dal primo, di un sistema

atipico di controllo di merito al di là dei casi e fuori delle sedi,

in cui tale controllo è previsto dagli artt. 29, comma secondo, dello

Statuto e 130, comma secondo, della Costituzione.

Nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri, comune ai ricorsi 22, 24 e 26/1978, l'Avvocatura generale

dello Stato ha osservato, con specifico riferimento all'impugnazione

dell'art. 30, che questa disposizione mira a soddisfare l'esigenza di

unitarietà del quadro informativo sulla finanza pubblica nel suo

complesso e non prevede alcun controllo di legittimità o di merito

sugli atti della Regione, cui il quadro informativo si riferisce.

Nella memoria 4 febbraio 1981, depositata il successivo 5, la

Regione ha obiettato che la normativa impugnata si pone non "a monte"

ma "a valle" del servizio di tesoreria e che tale collocazione ne

ribadirebbe la illegittimità per riuscire privata essa Regione della

disponibilità di somme che alla medesima pertengono.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, nella quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Pacia per la Regione e

l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri hanno illustrato le già prese conclusioni.

3. - Con ricorso, notificato il 19 settembre 1978 e depositato il

27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978, e

iscritto al n. 24 registro ricorsi 1978, la Regione autonoma della

Valle d'Aosta in persona del Presidente della Giunta, rappresentato,

giusta procura speciale autenticata per notar Colombo di Aosta il 6

settembre 1978, dall'avv. Gustavo Romanelli, e autorizzato con

delibera 1 settembre 1978, n. 4347 della Giunta, ha chiesto

dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 legge 468/

1978 per violazione degli artt. 115 e 116 Cost., e 2,12,14,45,46 e 50

dello Statuto. Conclusioni, nelle quali la Regione ha insistito, con

la memoria depositata il 5 febbraio 1981, di contro alle

argomentazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nell'atto

di costituzione 6 ottobre 1978 del Presidente del Consiglio dei

ministri, depositato il successivo 9, comune ai ricorsi 22, 23, 25 e

26/1978.

In particolare, la Regione ha articolato il ricorso in due motivi.

Nel primo, dopo aver richiamato a precedente la sentenza 155/1977

di questa Corte, ha ravvisato nei meccanismi descritti nell'art. 31

una sorta di "rubinetto" che, posto nelle mani del Ministro del

Tesoro, consentirebbe di bloccare o ritardare il flusso di spesa della

Regione in violazione degli artt. 115 e 116 Cost., e, dopo aver

richiamato la sentenza 107/1970 della Corte, ha ritenuto violato anche

l'art. 2 dello Statuto che attribuisce alla Regione la competenza

esclusiva sull'ordinamento degli uffici; ha infine denunciato la

violazione degli artt. 14, relativo ai diritti della "zona franca",

attualmente tradotti nella devoluzione alla Regione di elevate

aliquote dei proventi doganali, 12, che prevede il versamento, da

parte dello Stato, di una "quota" dei tributi statali e di "contributi

speciali" destinati a "provvedere a scopi determinati che non

rientrino nelle funzioni normali della Valle" e, infine, il versamento

a favore della Valle dei nove decimi del canone annuale percepito a

norma di legge per le concessioni di derivazione a scopo

idroelettrico, 50, terzo comma, per il quale "con legge dello Stato,

in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli

artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione" (in atto,

legge 6 dicembre 1971, n. 1065, di cui la Regione ha preso in

particolare considerazione gli artt. 2 a 5), e ne ha dedotto in

ipotesi l'incompatibilità delle disposizioni da ultimo menzionate con

l'art. 31, che dovrebbe sciogliersi a favore di quelle e, quindi,

sancirebbe il difetto di interesse della Regione all'impugnazione, e,

in tesi, la compatibilità, in esito alla quale ha denunciato la

illegittimità dell'art. 31 perché adottato senza il previo concerto

della Regione e, comunque, diretto a consentire che alla Regione

pervenga non già tutto quanto di sua pertinenza, ma sol quel che le

spetta nei limiti del previsto fabbisogno finanziario per il

trimestre.

Nel secondo motivo del ricorso la Regione si è, in particolar

guisa, soffermata sui commi secondo e terzo dell'art. 31 e,

segnatamente, sulla espressione: "in armonia", nella quale ha

ravvisato, se non un "concerto", un controllo del Tesoro sulla

attività regionale, e ciò in contrasto con gli artt. 45 e 46 dello

Statuto; ha ravvisato nell'obbligo, alla Regione imposto, di formare

il preventivo trimestrale di cassa, di cui all'art. 31, secondo comma,

la compressione del potere di autorganizzazione, assicurato dagli

artt. 2 e 4 dello Statuto, al quale infligge altra offesa il comma

terzo dell'art. 31 con imporre al Presidente della Giunta il rilascio

di dichiarazione sottoscritta, attestante "l'ammontare delle

disponibilità depositate presso la Tesoreria regionale", non senza in

tal modo costringere - ha concluso la ricorrente - la Regione a tenere

due distinti servizi, l'uno per le somme provenienti dal bilancio

dello Stato e l'altro per le somme di diversa provenienza. Nell'atto

di costituzione, comune ai ricorsi 22, 23, 25 e 26/1978, l'Avvocatura

generale dello Stato ha replicato che le operazioni descritte

nell'art. 31 non possono trasformarsi in strumento di controllo

perché l'art. 31 si limita a garantire che l'accreditamento dei fondi

avvenga, conformemente allo spirito informatore della norma, in

relazione alle effettive esigenze delle tesorerie regionali, senza

determinare alcuno spostamento di competenze e di poteri per essere

l'accreditamento dei fondi da parte del Tesoro atto (non discrezionale,

ma) dovuto; che la dizione "in armonia" non può confondersi con il

"concerto" tra autorità e enti diversi, perché i preventivi

trimestrali sono adottati dalla Giunta regionale senza il consenso di

chicchessia; che l'attestazione del Presidente della Giunta è

rivolta soltanto ad accertare l'ammontare delle disponibilità

depositate presso la tesoreria regionale, senza che derivino alle

regioni conseguenze né sul piano degli accreditamenti né sul piano

del condizionamento dell'attività amministrativa regionale; ha infine

richiamato l'istituto del contratto di conto corrente.

Nella memoria depositata il 5 febbraio 1981, la Regione ha

replicato che, se fosse accettabile l'asserto del Presidente del

Consiglio dei ministri circa il porsi della normativa impugnata "a

monte" del servizio di tesoreria regionale, sarebbero violate (e ciò

sarebbe ancor più grave) le norme costituzionali (artt. 12,14 e 50

dello Statuto) che garantiscono alla Regione sia le entrate proprie

sia quelle costituite da contributi a carico dello Stato (il che

sarebbe confermato dalla sentenza 61/1979 della Corte) e che proprio

il richiamo del contratto di conto corrente, effettuato

dall'Avvocatura dello Stato, ribadisce l'illegittimità delle norme

impugnate per non consentire queste alla correntista regione di

disporre degli importi annotati se non sulla base di preventivi

trimestrali di cassa.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Romanelli per la Regione e

l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri si sono riportati agli scritti.

4. - Con ricorso, notificato il 21 settembre 1978 e depositato il

28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978 e

iscritto al n. 25 registro ricorsi 1978, la Regione autonoma della

Sardegna, in persona del Presidente, rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale 11 settembre 1978 per notar Locci di Cagliari,

dall'avv. Giuseppe Guarino, e autorizzato con delibera 8 settembre 1978

della Giunta, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale

dell'art. 31 legge 468/1978 per violazione degli artt. 3 a 7, 8, 11,

14 dello Statuto e 32 a 36, 41, 44, 45 d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250

e, in subordine, dell'art. 11 (legge finanziaria) della stessa legge

per violazione degli artt. 2 a 5 dello Statuto.

Più in particolare, la Regione, dopo aver ricordato gli artt. 7,

che definisce propria della Regione la finanza, 8 dello Statuto che ha

per oggetto le sue entrate, rappresentate da quote del gettito dei

tributi statali, e gli artt. 32 a 36 delle norme d'attuazione dello

Statuto (d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), ne ha inferito che la quota

delle entrate tributarie, di spettanza della Regione e quindi

"proprie" della stessa, non passa per l'Amministrazione statale del

Tesoro, ma deve essere versata direttamente dall'organo ricevitore in

favore della Regione negli stessi termini stabiliti per il versamento

allo Stato, e non può, quindi, né deve essere intaccata dalla legge

o dall'atto amministrativo dello Stato; ha poi richiamato gli artt. 44

e 45 dello Statuto, dai quali risulta che la Regione dispone di una

propria ragioneria e di un proprio servizio di tesoreria

(disciplinato quest'ultimo dalla legge regionale 7 luglio 1975, n.

27), e, infine, l'art. 41 del d.P.R. 250/1949, per il quale le

disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato si

applicano alla Regione solo "in quanto applicabili"; ha invocato a

precedente la sentenza 107/1970 della Corte, per la quale le norme

sulla contabilità generale dello Stato valgono nella Regione

subordinatamente "al mancato esercizio della potestà legislativa

regionale in materia"; in particolare guisa ha insistito nel dedurre

in via principale che le entrate, che non transitano per il bilancio

dello Stato, non sono previste nell'art. 31 e, pertanto, la violazione

delle invocate norme assunte a parametri rifletterebbe soltanto i

"contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere

pubbliche e di trasformazioni fondiarie", pur considerate nell'art. 8

dello Statuto, e in via subordinata che l'incostituzionalità

dell'art. 31 deriverebbe dal potere, riconosciuto dalla richiamata

sentenza della Corte alla Regione, di legiferare autonomamente in tema

di contabilità in virtù del potere di dettare l'ordinamento degli

uffici e di avere una propria finanza; ha denunciato la violazione

dell'art. 45 delle norme d'attuazione, per le quali la Regione ha un

proprio servizio di tesoreria.

La Regione ha, seppure in via prudenziale, investito anche l'art.

11 della legge per l'ipotesi in cui si assume che la disposizione si

riferisca anche alle leggi regionali e non alle sole leggi dello

Stato.

Nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri, comune ai ricorsi 22 a 24 e 26/1978, l'Avvocatura generale

dello Stato, in aggiunta ai già riassunti rilievi di ordine generale,

ha definito infondata la interpretazione dell'art. 11 offerta dalla

Regione perché la disposizione persegue il solo fine di precisare che

alla legge finanziaria previstavi non si applicano le limitazioni

stabilite dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione per la legge di

approvazione del bilancio.

Nella memoria depositata il 5 febbraio 1981, la Regione ha

insistito nel richiamare a precedenti le sentenze 155/1977 e 107/1970

della Corte, ha contestato la prospettazione dei procedimenti e atti,

previsti nell'art. 31, nel quadro del servizio di tesoreria, delineata

dall'Avvocatura dello Stato; ha osservato che l'applicazione dell'art.

31 si risolve in mera modificazione di dati contabili a favore

dell'Amministrazione centrale e a carico delle amministrazioni locali

senza alcun positivo risultato sostanziale e, per contro, con

l'effetto di prolungare i tempi amministrativi e di creare incertezze

sul momento dell'effettiva riscossione delle entrate; ha concluso che

l'impugnata normativa incide sulla stessa autorità amministrativa

delle Regioni, il cui potere di programmare la loro attività è

compromesso dall'obbligo di tenere il conto corrente e dalle decisioni

ministeriali di svincolo, non sempre corrispondenti, nei tempi e nelle

quantità, alle richieste regionali.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e

l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri hanno illustrato le già prese conclusioni Considerato in diritto :

I quattro ricorsi, stante la connessione delle prospettate

questioni, esigono contestuale decisione.

1. - Nessuno dei motivi, nei quali si articola il ricorso, con cui

la Regione siciliana ha investito gli artt. 31, 34 e 36 legge

468/1978, merita accoglimento.

aa) La violazione degli artt. 20 e 38 dello Statuto, cui

fornirebbe esca l'assoggettamento all'art. 31 del contributo di

solidarietà nazionale previsto nella legge 27 aprile 1978, n. 182,

sarebbe validamente prospettata sol se fosse lecito interpretare

l'art. 3 della legge 182/1978 nel senso che il contributo sia da

versare alla Regione dallo Stato in unica soluzione e all'inizio

dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ma è sufficiente

scorrere il testo della disposizione ("il contributo di cui all'art. 1

viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si

riferisce

...") per cogliere la fallacia del presupposto interpretativo, sia

sin troppo evidente essendo che lo Stato adempie al debito sol che

versi alla Regione l'importo dovuto nel corso dell'anno successivo a

quello cui il contributo si riferisce. "Lo Stato verserà annualmente

alla Regione" - dispone del resto l'art. 38, primo comma, dello

Statuto - "a titolo di solidarietà nazionale, una somma da

impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori

pubblici". Tale adempimento non viene posto in forse dall'applicazione

dell'art. 31, per modo che la censura in esame è destituita di base.

ab) La censura di violazione degli artt. 19 e 36 dello Statuto,

che deriverebbe dal ricomprendere nella generica previsione dell'art.

31 ("quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato") lo

stanziamento di lire 430 miliardi previsto al cap. 4534 dello stato di

previsione del Tesoro con la denominazione "somme occorrenti per la

regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione

siciliana" non può ritenersi fondata in quanto il gettito delle

entrate stesse viene già riscosso direttamente dalla Regione.

Infatti, la regolazione contabile - attuata per fini puramente interni

nell'ambito dello Stato - evidenzia che tali entrate - a differenza di

quelle alla Regione fornite dallo Stato per il contributo ex art. 38

dello Statuto speciale - non provenendo sostanzialmente dal bilancio

dello Stato, non sono, per loro natura, soggette al meccanismo di cui

all'art. 31 predetto.

b) Quanto all'art. 36 la Corte conferma le ragioni che l'hanno

indotta a giudicare, nella sentenza 94/1981, infondata l'impugnazione

proposta dalla Regione Veneto; trattasi di norma transitoria adottata

dal legislatore statale al fine di evitare scoperti in pregiudizio di

coloro che intrattenessero rapporti con le aziende di credito

esercenti servizio di cassa per le Regioni alla data di entrata in

vigore della legge, con il consentire alle Regioni (e agli enti

pubblici, di cui all'art. 32) di mantenere presso dette aziende

disponibilità provenienti dal bilancio dello Stato, per un periodo

non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della legge e per

una consistenza pari a quella posta in essere alla data del 30 giugno

1978.

c) La circostanza, infine, che lo Statuto siciliano, a differenza

degli Statuti speciali di altre Regioni (Sardegna, Valle d'Aosta,

Trentino-Alto Adige, Friuli- Venezia Giulia), non preveda il sindacato

di merito da parte del Parlamento nazionale su atti legislativi della

Regione che sarebbe consentito, in contrasto con i richiamati

parametri, dall'art. 34, non giova a dire illegittimo l'impugnato

testo. L'ultimo comma dell'articolo in questione ("Qualora il Governo

riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal

precedente comma può promuovere la questione di merito per contrasto

di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della

Costituzione") va infatti inteso in conformità con le previsioni

della Costituzione e degli Statuti speciali, riguardanti il controllo

preventivo delle leggi regionali: riferendolo dunque alle Regioni

ordinarie, nonché alle sole Regioni differenziate i cui Statuti

speciali contengano disposizioni corrispondenti a quella stabilita dal

comma finale dell'art. 127 Cost.

2. - Neppure il ricorso della Regione Friuli - Venezia Giulia

merita accoglimento.

a) La denuncia di violazione dell'art. 1 dello Statuto, da cui

sarebbero affetti gli artt. 31 e 36, pecca di apriorismo perché

l'attribuzione della personalità giuridica implica il riconoscimento,

all'ente che ne è beneficiario, della capacità di essere soggetto di

rapporti giuridici, ma non getta luce sulla concreta consistenza e

sussistenza dei rapporti medesimi.

b) La riserva, alla Regione fatta dall'art. 4 n. 1 dello Statuto,

dell'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione

medesima, non basta a imprimere fondatezza all'impugnazione degli

articoli 31 e 36: sia perché lo stesso art. 1 avverte che la potestà

legislativa nel settore degli Uffici e degli altri Enti dipendenti e

nelle altre tredici materie compete sì alla Regione, ma "in armonia

con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento

giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme

economico - sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato",

nonché "nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle

altre Regioni"; sia perché le norme impugnate, pur incidendo sulle

disponibilità liquide della competente tesoreria regionale, non

escludono affatto che la tesoreria medesima rimanga soggetta alla

potestà legislativa regionale (anche in base alla specifica

disposizione dell'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335).

Quanto poi all'art. 30, la circostanza che esso imponga ai Comuni,

alle Province ed alle Regioni di trasmettere al Ministro del tesoro

una serie di dati non implica affatto gli atipici controlli di merito

sulle spese degli enti autonomi, che sono censurati dal ricorso

regionale. Detti dati vanno infatti utilizzati dal Ministro stesso, al

solo scopo di presentare al Parlamento le annuali relazioni sul

fabbisogno dell'"intero settore pubblico".

3. - Diversa sorte va riservata al ricorso della Regione della

Valle d'Aosta nella parte in cui si è dedotta la violazione dell'art.

50, comma terzo, dello Statuto della Regione e delle disposizioni

della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (revisione dell'ordinamento

finanziario della Regione Valle d'Aosta), con cui conflitta

l'impugnato art. 31.

Sulla base dell'art. 50, terzo comma, dello Statuto, per il quale

"entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge

dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a

modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della

Regione", sono state emanate dapprima la legge 29 novembre 1955, n.

1179 (ordinamento finanziario della Valle d'Aosta), il cui art. 16

disponeva che "esso resterà in vigore fino alla data di attuazione del

regime di zona franca previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale per

la Valle d'Aosta. Le eventuail successive modifiche alla presente

legge saranno adottate con legge ordinaria, d'accordo con la Giunta

regionale", e poi la vigente legge 6 dicembre 1971, n. 1065, il cui

art. 18 statuisce che "la presente legge ha effetto dalla data di

inizio dell'anno finanziario 1971. Da detta data cessa di avere

effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955,

n. 1179, fermo restando il disposto dell'art. 14 della legge stessa".

L'art. 5, quarto e quinto comma della legge 1065/1971, che, in una

con gli artt. 2 a 4 della stessa legge, è coinvolto

nell'impugnazione, dispone che "L'intendenza di finanza di Aosta

provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di

accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla

Regione le quote dei proventi ad essa spettanti - a norma dell'art. 3,

primo comma, e dell'art. 4 - sulla base dei versamenti in conto

competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria

provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma. La stessa

intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla

Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza

limiti di importo, il provento di cui all'art. 3, secondo comma,

determinato con le modalità ivi indicate".

In riferimento alla disposizione, che per contestualità di

esposizione si è riprodotta in extenso, la Regione ha posto

l'alternativa della coesistenza della medesima con l'art. 31 e,

quindi, della carenza d'interesse della stessa Regione alla

impugnazione ovvero della incompatibilità delle due disposizioni per

basarvi la violazione dell'art. 50, terzo comma, dello Statuto,

provocata dall'essere l'art. 31 stato adottato in difetto dell'accordo

della Regione.

La Corte non può non accogliere la seconda alternativa volta che,

mentre l'intendenza di finanza di Aosta, a sensi dell'art. 5, deve

procedere - mensilmente o alla scadenza dell'anno - a corrispondere

alla Regione gli importi ad essa spettanti, diverse sono la sequenza e

la cadenza temporale scandite dall'art. 31.

Pertanto, va dichiarata la fondatezza della questione di

legittimità - per violazione dell'art. 50, terzo comma, dello Statuto

e in relazione all'art. 5, quarto e quinto comma, legge 6 dicembre

1971, n. 1065 - dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468,

adottata senza l'accordo con la Regione Valle d'Aosta.

L'accolta censura, prospettata nelle ultime battute del primo

motivo del ricorso della Regione, assorbe tutte le altre censure

adunate nello stesso mezzo e nel secondo motivo; il che rende

superflua la ripetizione degli argomenti dalla Corte incentrati sulla

interpretazione dei commi terzo e, soprattutto, secondo dell'art. 31

nella sentenza 94/1981 e al n. 1 della presente motivazione.

4. - Il nucleo centrale del ricorso della Regione autonoma della

Sardegna si sostanzia in ciò che in virtù del combinato disposto

degli artt. 7 e 8 dello Statuto e degli artt. 32 a 36 delle norme

d'attuazione del medesimo, di cui al d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250,

la quota delle entrate tributarie di spettanza della Regione deve

essere direttamente versata dall'organo ricevitore alla Regione negli

stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato e che tale

meccanismo non può coesistere con le procedure delineate nell'art.

31. Il contrasto deve risolversi in danno di quest'ultima norma non

solo e non tanto perché l'art. 41 del d.P.R. 250/1949 ammonisce che

le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato si

estendono alla Regione sarda solo "in quanto applicabili", quanto

perché gli artt. 32 a 36 dello stesso decreto potevano essere

modificati sol nel rispetto dell'art. 56 dello Statuto, che è stato

invece tenuto in non cale nella confezione della legge, di cui fa

parte l'art. 31.

La dichiarazione di fondatezza della questione di legittimità

dell'art. 31, per violazione degli artt. 7 e 8, più a monte, 56 dello

Statuto in relazione agli artt. 32 a 36 d.P.R. 19 maggio 1949, n.

250, si impone e rende superflui l'esame degli altri motivi

d'illegittimità dell'art. 31 adunati dalla Regione e lo scrutinio

della legittimità dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,

della quale la stessa ricorrente ha suscitato sospetto sol in via

prudenziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i quattro ricorsi iscritti ai nn. 22 a 25 registro ricorsi

1978,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 34, 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevate

dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 19 settembre 1978

(n. 22 registro ricorsi 1978), in riferimento agli artt. 127 della

Costituzione e 1, 19, 20, 25, 36 e 38 dello Statuto della Regione

siciliana;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 30, 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n.

468, sollevate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 19 settembre 1978 (n. 23 registro ricorsi 1978), in

riferimento agli artt. 130, secondo comma, della Costituzione e 1, 4

n. 1, 29, secondo comma, 58 e 60 dello Statuto della Regione Friuli -

Venezia Giulia;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne la Regione Valle

d'Aosta;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne la Regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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