Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonche' delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi ((fino al 30 giugno 1997)), a decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonche' ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attivita' o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancaria o assicurativa. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attivita', a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al ((30 giugno 1997)). Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati ((fino al 30 giugno 1997)). Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonche' i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al ((30 giugno 1997)). L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo e' subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

  • a)la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attivita', ovvero la proprieta' o il possesso di immobili;
  • b)un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno e' attestata dal sindaco o da un suo delegato. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attivita' per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si e' verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ((ed il 6 ottobre 1996)) successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' e i termini per la ripresa della riscossione.

Testo vigente dal 9 novembre 1996

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Che cosa è cambiato dal 9 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 1996 al 9 novembre 1996. 12 parole tolte, 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

… 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi tolto: per quattro mesi aggiunto: fino al 30 giugno 1997, a decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento, i termini relativi … eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 tolto: novembre 1996 aggiunto: giugno 1997. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati tolto: di quattro mesi aggiunto: fino al 30 giugno 1997. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e … per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al 30 tolto: novembre 1996 aggiunto: giugno 1997. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo e' subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

… l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ed il tolto: trentesimo giorno aggiunto: 6 ottobre 1996 successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' e i termini per la ripresa della riscossione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-06;467~art1 · fonte del testo

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