Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilita' di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilita' di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' stabilire criteri e modalita' di intervento della GEPI S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attivita'

Testo vigente dal 9 novembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-06;467~art6ter · fonte del testo

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