Art. 33 d.P.R. 633/1972 — Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti
Articolo soppresso dal d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542.
Abrogato dal 3 marzo 2000
Articolo soppresso dal d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542.
Abrogato dal 3 marzo 2000
1 massima che riguarda l’art. 33 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trieste. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Art. 44 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
14 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1998 al 3 marzo 2000. 272 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita':
tolto: a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
tolto: b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corsoaggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art33 · fonte del testo
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