Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1996, e nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Udine e Pordenone, individuati dall'ordinanza dello stesso Ministro n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilita' di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, e' assegnato, limitatamente all'unita' immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformita' alla legge 5 agosto 1978, n. 457. Nei comuni di cui al comma 1, e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data di adozione delle predette direttive tecniche. Se la regione non provvede entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree e' fatto, altresi', divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unita' immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove gli immobili di cui al comma 1 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. Ai soggetti proprietari di beni immobili, alle date degli eventi e nei comuni di cui al comma 1, anche ad uso non abitativo purche' non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al comma 6. Ai soggetti residenti e al personale militare avente sede operativa nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alle date di cui al medesimo comma 1, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita' di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. L'accertamento del valore dei danni subiti, ai fini di cui ai commi 4 e 5, e' effettuato con apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri. Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potra' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Le provvidenze gia' concesse ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 8, comma 1, dalle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazione sui benefici previsti dal presente articolo a favore dei privati proprietari di beni immobili e proprietari di beni mobili distrutti o gravemente danneggiati. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, l'assegnazione e la erogazione dei contributi i presidenti possono avvalersi dei sindaci dei comuni di cui al comma 1. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nel limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:

  • a)qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, e' corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita' e le condizioni ivi previste;
  • b)qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita produttive e' corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun indennizzo. Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 65 miliardi per la regione Toscana e in lire 22 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 10,5 e 3,5 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua, conseguenti a calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche piu' tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. 6 7 Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorita' statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessita' di tutela della pubblica incolumita'.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61

4

Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 ha disposto (con l'art. 23, comma 6-ter) che "Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' prorogato al 31 dicembre 1999."

D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226

6

Il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-ter del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002."

D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200

7

Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto ( con l'art. 12-bis, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n, 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005."

Testo vigente dal 3 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1999 al 3 agosto 2003. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato. Fino al 30 tolto: gennaio aggiunto: giugno 1998 le opere di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua, conseguenti a calamita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200

    Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto ( con l'art. 12-bis, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n, 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-11-12;576~art4 · fonte del testo

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