Art. 2 — Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi
Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonche' delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, e' corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il ((31 dicembre 1996)), un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, e' sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301. ((6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si da' luogo a rimborsi)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 NOVEMBRE 1996, N. 569)). Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle localita' di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attivita' di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilita' delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.
Testo vigente dal 9 novembre 1996
