Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo,

legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di

referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile

approvato con r.d. del 16 marzo 1942, n. 262,

e degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977,

n. 968 (Princìpi generali e disposizioni per la protezione e la

tutela della fauna e la disciplina della caccia), iscritti ai nn. 29

e 30 del registro referendum;

Viste le ordinanze con le quali il 13 dicembre 1986 l'Ufficio

centrale per i referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato

legittime le suddette richieste;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'Avv. Valerio Onida per il Comitato promotore e gli

Avvocati Angelo Clarizia, Pietro Rescigno e Claudio Rossano per le

associazioni venatorie;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze in data 13 dicembre 1986, l'Ufficio

centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione,

ha dichiarato legittime le due richieste di referendum popolare

presentate ai sensi degli artt. 75 Cost., 7 e 27 l. 25 maggio 1970,

n. 352, in esito alle procedure di raccolta delle firme conseguite

alle distinte dichiarazioni dei promotori del 5 marzo 1986, da Rosa

Filippini, Annamaria Procacci e Gianluca Felicetti per l'abrogazione

dell'art. 842 del codice civile e di 23 articoli della legge 27

dicembre 1977, n. 968, recante "Princìpi generali e disposizioni per

la protezione e la tutela della fauna e disciplina della caccia".

Premesso che i procedimenti di controllo delle firme erano stati

sospesi in esito all'accertamento della regolarità dell'apposizione

di oltre 500.000 sottoscrizioni per ciascuna delle due richieste

referendarie e che i presentatori avevano depositato atto di

opposizione alla proposta di concentrazione dei quesiti formulata

dall'Ufficio centrale con ordinanza del 23 ottobre 1986, in ordinanza

si dà preliminarmente atto dell'intervenuto accertamento circa

l'assoluta regolarità formale delle avanzate richieste di referendum

popolare e si rileva l'inammissibilità dello spiegato intervento

dell'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane e di

altre sei associazioni, siccome titolari di una posizione

assimilabile ad un mero interesse diffuso né inquadrabili

nell'ambito dei gruppi politici ai fini di cui all'art.32, quinto

comma, l. n. 352 del 1970, che inoltre manifestamente si sottrae alle

prospettate censure di incostituzionalità in riferimento agli artt.

3, 24 e 113 Cost.

In ordine alla proposta di concentrazione dei quesiti di cui alla

menzionata ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio osserva che i due

quesiti investono disposizioni legislative differenziate per

contenuto obiettivo e racchiuse in testi normativi diversi e non

coevi: concernente l'uno le norme della legge n. 968 del 1977 sui

limiti in cui è consentita la caccia per le specie cacciabili in

relazione alla tutela della fauna selvatica; relativo l'altro

all'art. 842 del codice civile che attiene all'esclusione del potere

dei proprietari dei fondi "aperti" di impedirvi l'accesso ai

cacciatori e, dunque, ai rapporti fra attività venatoria e contenuto

del diritto di proprietà dei fondi sui quali tale attività si

esercita. La possibilità che si approvi la seconda e non la prima

proposta di abrogazione - continua l'ordinanza - e che dunque venga

meno l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso per

l'esercizio della caccia al proprio fondo "aperto"

(art. 842 c.c.), conservandosi il divieto di accedere ai fondi chiusi

o in attività di coltura (art. 17, l. n. 968 del 1977) è

sufficiente a denotare una diversa sfera di operatività delle norme

e dunque una relativa facoltà di scelta circa la possibilità di

abrogare una sola o entrambe le discipline indicate che non può

essere sottratta al corpo elettorale. Da qui la decisione sulla

necessità che i quesiti restino separati e che formino oggetto di

due distinte richieste referendarie.

2. - I presentatori Filippini, Procacci e Felicetti hanno

depositato memorie in ordine ad entrambe le richieste referendarie

sostenendone l'ammissibilità sotto ogni profilo.

Escluso che le norme di cui si domanda l'abrogazione concernono

leggi in ordine alle quali l'art. 75, secondo comma, Cost. non

ammette il referendum abrogativo, si afferma in particolare che

nessuna delle due richieste referendarie incontra il limite delle

leggi a contenuto costituzionalmente vincolato.

La richiesta referendaria concernente l'abrogazione parziale della

l. n. 968 del 1977 si sottrarrebbe inoltre totalmente alle censure di

disomogeneità, incoerenza ed insufficiente chiarezza che indussero

la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 1981, a dichiarare

inammissibile quella in altra occasione presentata, essendo

l'elettorato chiamato a decidere se condivide o meno, nel loro

insieme, senza alcun tentativo di "ritaglio" di disposizioni

particolari, i princìpi normativi sulla attività venatoria

contenuti nella l. n. 968 del 1977. La cui parziale abrogazione,

sostengono diffusamente i promotori, quand'anche creasse un

momentaneo vuoto normativo, non per questo potrebbe ritenersi

inammissibile in sede referendaria.

3. - Hanno inoltre depositato unico atto d'intervento ed unica

memoria l'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane, la

Federazione italiana della caccia, l'Enal-caccia, l'Arci-caccia, la

Libera caccia, l'Associazione nazionale migratoristi italiani, l'Ente

produttori selvaggina. Tali associazioni sono state ammesse ad

illustrare le ragioni addotte a sostegno della loro asserita

legittimazione ad intervenire. Considerato in diritto

1. - A distanza di sei anni dalla sentenza (n. 27 del 1981) con la

quale venne dichiarata inammissibile la richiesta di referendum per

l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968

("princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela

della fauna e la disciplina della caccia"), questa Corte è chiamata

a pronunciarsi sull'ammissibilità di analoga richiesta, avente per

oggetto la medesima legge, ed altresì ad esprimere lo stesso

giudizio sul referendum contemporaneamente proposto per l'abrogazione

dell'art. 842 codice civile, che prevede l'esercizio della caccia

(primo e secondo comma) e della pesca (terzo comma) nei fondi di

proprietà privata. Le due richieste, dichiarate entrambe legittime

dall'Ufficio centrale per il referendum con distinte ordinanze in

data 13 dicembre 1986, sono fra loro tematicamente legate - tanto che

inizialmente il predetto Ufficio centrale aveva proposto la

concentrazione dei due quesiti -, e pertanto i relativi giudizi vanno

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - A scioglimento della riserva espressamente manifestata

all'inizio della camera di consiglio, deve dichiararsi inammissibile

l'intervento delle associazioni venatorie di cui in narrativa. Ciò,

in base alle previsioni dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n.

352, che elenca gli organi ed i soggetti che possono intervenire nel

procedimento dinanzi alla Corte costituzionale in materia

referendaria. Né può d'altra parte trovare applicazione l'art. 32,

che prevede l'intervento di gruppi politici nel procedimento davanti

all'Ufficio centrale per il referendum per la diversa finalità del

procedimento di ammissibilità davanti a questa Corte.

3. - Per quanto riguarda il merito e con riferimento in primo

luogo alla richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della

legge n. 968 del 1977, è opinione della Corte che tale richiesta

debba essere dichiarata inammissibile. Ritiene la Corte che non deve

essere sottoposto a consultazione popolare un quesito di dubbio

significato. L'articolo 1 della legge de qua, non coinvolto nella

richiesta referendaria, proclama che "la fauna selvatica italiana

costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelato

nell'interesse della comunità nazionale". Questo è il principio

ispiratore della legge, che del resto si ravvisa già nel titolo

("princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela

della fauna e la disciplina della caccia"), ove appunto questa

disciplina appare enunciata in funzione della protezione e della

tutela della fauna. Ma la richiesta referendaria, nel momento stesso

in cui mette al riparo il trascritto principio, propone

all'elettorato l'abrogazione: dell'art. 3, che vieta "in tutto il

territorio nazionale, ogni forma di uccellagione"; dello art. 10,

secondo cui "il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito

di caccia controllata"; dell'art. 11, primo comma, che pone il

divieto di "abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di

qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna

selvatica italiana"; dell'art. 20, che contiene un elenco di

specifici divieti; dell'art. 31, che prevede le sanzioni

amministrative. La richiesta di abrogazione degli indicati articoli

sembra volta a limitare, non già l'attività venatoria, ma la

protezione e la tutela della fauna. Vero è che, chiedendosi anche

l'abrogazione dell'art. 8, a sensi del quale "l'esercizio della

caccia è consentito", sembrerebbe mirarsi al divieto di caccia, ma

la constatazione che dalla richiesta referendaria sono esclusi gli

artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la licenza di porto

d'armi per uso di caccia" e l' "abilitazione all'esercizio

venatorio", rende ambiguo anche questo punto. E poiché il quesito,

creando disorientamento, risulta privo di quella chiarezza, che

assicura l'espressione di un voto consapevole, a giudizio della Corte

il referendum non deve essere ammesso. Senza dire che in tal modo si

verrebbero a produrre nell'ordinamento, in caso di approvazione,

innovazioni non consentite al referendum abrogativo.

4. - Ad analoga conclusione si deve pervenire nei confronti della

richiesta di referendum per la abrogazione dell'art. 842 codice

civile. Comprendendo tale articolo due materie distinte (caccia e

pesca), la richiesta preclude all'elettore che sia favorevole

all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative di operare

una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla

libertà del diritto di voto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile:

a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione

dell'art. 842 del codice civile (iscritta al n. 29 reg. ref.);

b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli

artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27,

28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968

(iscritta al n. 30 reg. ref.) nei termini indicati in epigrafe;

entrambe dichiarate legittime con ordinanze in data 13 dicembre 1986

dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte

di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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