Art. 5 — Funzioni amministrative
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Trento avverso la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI giurisd. n. 29/1985 del 22 giugno 1984, depositata il 29 gennaio 1985. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: M…
Art. 1 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 2 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 5 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 11 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunita' montane, ai comuni, singoli o associati. Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della, selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art5 · fonte del testo
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