Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1°,

5°, 6°, 8°, 9°; 21, commi 1° e 2°; 22, commi 2° e 3°, della legge 27

dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e

degli artt. 1, commi 2°; 12, commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi

3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°, 2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio

1992, n. 157, (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa

il 10 aprile 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento

penale a carico di Gabrieli Leopoldo, iscritta al n. 350 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Gabrieli Leopoldo nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Gabrieli Leopoldo il Pretore di Bassano del Grappa, con ordinanza del

10 aprile 1992 (r.o. n. 350 del 1992), ha sollevato le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1°, 5°, 6°, 8°, 9°;

21, commi 1° e 2°; 22, commi 2° e 3°, legge 27 dicembre 1977, n. 968

(Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della

fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, commi 2°; 12,

commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi 3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°,

2°, 7° e 9°, legge 11 febbraio 1992, n. 157, (Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella

parte in cui consentono l'esercizio della caccia da parte di soggetti

privati, previo rilascio di licenza di porto di fucile per uso di

caccia a seguito di abilitazione regionale, in assenza di alcun fine

di utilità sociale; ovvero, e comunque, nella parte in cui non

prevedono limitazioni al numero massimo dei soggetti così abilitati,

in ambito nazionale e locale in riferimento agli artt. 2; 3, commi 1°

e 2°; 9, commi 1° e 2°; 10, commi 1°; 11, secondo inciso; 32, commi

1°; 30, commi 1°; 33, commi 1°; 41, commi 2° e 3°; 42, commi 2°; 44,

commi 1°; 101, commi 2°, Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso nell'ordinanza che l'imputato

era stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui agli

artt. 624 e 625 n. 7 c.p. per avere abbattuto un esemplare di gallo

cedrone appartenente a specie protetta nei cui confronti la caccia

doveva considerarsi non consentita e che durante il dibattimento lo

stesso imputato ha proposto domanda di oblazione, essendo nel

frattempo intervenuta la legge 11 febbraio 1992 n. 157, che, all'art.

30, ha escluso l'applicabilità delle disposizioni relative al reato

di furto a fattispecie quali quelle oggetto del giudizio a quo, ed ha

previsto nuove sanzioni;

che le censure di costituzionalità sono rivolte nei confronti

del complesso delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della

caccia concernenti:

a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le prescritte

autorizzazioni e concessioni;

b) la previsione di un numero aperto di coloro che possono

conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attività venatoria

in tutto il territorio nazionale;

c) l'attività di programmazione dell'esercizio venatorio

demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle

Regioni;

d) la tutela del patrimonio faunistico e delle specie

protette;

Considerato che le questioni sottoposte all'esame della Corte non

appaiono rilevanti, dal momento che il giudizio a quo verte

sull'applicazione all'imputato della normativa penale sopravvenuta, a

lui più favorevole, di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992,

n. 157 - che ha previsto nuove sanzioni penali per l'ipotesi

criminosa di abbattimento di animale appartenente a specie protetta,

escludendo per questa fattispecie l'applicabilità delle sanzioni

previste per il furto - e che tale disposizione di favore non risulta

impugnata nel presente giudizio;

che l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale

della disciplina autorizzatoria dell'esercizio dell'attività

venatoria non potrebbe comunque, nella specie, influire sulla

legittimità di tale esercizio effettuato sulla base della licenza di

caccia di cui risultava in possesso l'imputato all'epoca del fatto

contestato;

che le questioni sollevate non risultano, pertanto,

pregiudiziali alla definizione del giudizio a quo e devono, di

conseguenza, essere dichiarate manifestamente inammissibili per

difetto di rilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 8, commi 1°, 5°, 6°, 8° e 9°; 21, commi 1°

e 2°; 22, commi 2° e 3° della legge 27 dicembre 1977, n. 968

(Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della

fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, commi 2°; 12,

commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi 3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°,

2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30,

32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano

del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari