Art. 24 — Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'…
Art. 119 cost. · Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 24 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28…
Art. 119 cost. · Art. 24 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. 179 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sara' soggetta a rinnovo annuale e potra' essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento e' effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale. Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'articolo 36, sono soggetti a tasse regionali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art24 · fonte del testo
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