Art. 9 — Mezzi di caccia
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. 204 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 e' vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non piu' di due colpi a munizione spezzata. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art9 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.