Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/06/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo,

quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22,

secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi

generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e

la disciplina della caccia) e degli artt. 1, secondo comma; 12,

primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo,

quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono

comma e 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dal

Pretore di Bassano del Grappa, Sezione distaccata di Asiago, nel

procedimento penale a carico di Forte Carlo ed altri, iscritta al n.

566 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Forte Carlo ed altro e

d'intervento della Federazione della Caccia;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Forte

Carlo, De Marchi Gilberto e Forte Andrea il Pretore di Bassano del

Grappa, Sezione distaccata di Asiago, con ordinanza del 7 luglio 1993

(R.O. n. 566 del 1993), ha sollevato le questioni di legittimità

costituzionale:

a) degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma;

21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27

dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e

degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e

dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, e 22,

primo, secondo, settimo e nono comma, della legge 11 febbraio 1992,

n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per

il prelievo venatorio), nella parte in cui consentono l'esercizio

della caccia da parte di soggetti privati, previo rilascio di licenza

di porto di fucile per uso di caccia a seguito di abilitazione

regionale, in assenza di alcun fine di utilità sociale; ovvero, e

comunque, nella parte in cui non prevedono limitazioni al numero

massimo dei soggetti così abilitati, in ambito nazionale e locale in

riferimento agli artt. 2; 3, primo e secondo comma; 9, primo e

secondo comma; 10, primo comma; 11, secondo inciso; 32, primo comma;

30, primo comma; 33, primo comma; 41, secondo e terzo comma; 42,

secondo comma; 44, primo comma; 101, secondo comma, della

Costituzione;

b) dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 157 del 1992

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio), nella parte in cui prevede che, nei casi

indicati dal comma primo, non si applichino gli articoli 624, 625 e

626 del codice penale, essendo tale regime sanzionatorio di favore

dipendente dal presupposto dell'esistenza e della validità dei

provvedimenti amministrativi abilitativi all'esercizio venatorio

disciplinati dalle disposizioni che precedono;

che il giudice a quo ha premesso nell'ordinanza che gli imputati

erano stati citati a giudizio per rispondere dei reati di cui agli

artt. 110 c.p.v. del codice penale, 30, lett. h), della legge n. 157

del 1992, in relazione all'art. 12, lett. a), punto 1, della L.R.

Veneto 11 agosto 1989, n. 31, per avere abbattuto un esemplare di

cucciolo di capriolo appartenente a specie protetta nei cui confronti

la caccia doveva considerarsi non consentita;

che le censure di costituzionalità sono rivolte nei confronti

del complesso delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della

caccia concernenti:

a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le prescritte

autorizzazioni e concessioni;

b) la previsione di un numero aperto di coloro che possono

conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attività venatoria

in tutto il territorio nazionale;

c) l'attività di programmazione dell'esercizio venatorio

demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle

Regioni;

d) la tutela del patrimonio faunistico e delle specie

protette;

e) il nuovo regime sanzionatorio previsto per le violazioni

alla normativa che regola l'attività venatoria;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte hanno spiegato

intervento le parti del giudizio a quo Forte Carlo, De Marchi

Gilberto e Forte Andrea, e la Federazione Italiana della Caccia, per

chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente

inammissibili, inammissibili o comunque manifestamente infondate.

Considerato che va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità

dell'intervento in giudizio della Federazione Italiana della Caccia,

dal momento che tale ente associativo non ha assunto la qualità di

parte nel giudizio a quo;

che la Corte nell'ordinanza n. 93 del 1993 - con la quale è

stata decisa analoga questione sollevata dal medesimo giudice

remittente - ha già affermato che "l'invocata declaratoria di

illegittimità costituzionale della disciplina autorizzatoria

dell'esercizio dell'attività venatoria non potrebbe comunque ..

influire sulla legittimità di tale esercizio effettuato sulla base

della licenza di caccia di cui risultava in possesso l'imputato

all'epoca del fatto contestato";

che il principio suddetto va ribadito anche nel presente

giudizio dal momento che, diversamente da quanto argomentato

nell'ordinanza di rimessione - dove si osserva che dalla

dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni che

disciplinano i presupposti e le formalità di rilascio dei titoli che

abilitano all'esercizio della caccia conseguirebbe l'invalidità

derivata del titolo abilitativo rilasciato all'imputato - il rispetto

del principio di legalità stabilito dall'art. 25 della Costituzione

nella materia penale non consentirebbe comunque che gli effetti

dell'eventuale dichiarazione di invalidità derivata del citato

titolo abilitativo in possesso dell'imputato retroagissero fino al

punto di trasformare da lecita in penalmente illecita l'attività

venatoria compiuta, prima della dichiarazione della sua invalidità,

dall'imputato in base al detto titolo;

che, in riferimento all'impugnato art. 30, terzo comma, della

legge n. 157 del 1992 - che ha escluso l'applicabilità delle norme

sul reato di furto alle violazioni disciplinate da tale legge - la

Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione

nell'ordinanza n. 146 del 1993, affermando che, secondo costante

giurisprudenza, "al giudice costituzionale non è dato di pronunciare

una decisione dalla quale possa derivare la creazione -

esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie

penale", e ciò in forza del richiamato art. 25 della Costituzione;

che, inoltre, come già osservato nella richiamata ordinanza n.

146 del 1993, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento

regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito

l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di

sanzioni da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse

spetta alla discrezionalità del legislatore;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 8, primo, quinto, sesto,

ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo

comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la

disciplina della caccia), e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo,

sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto,

settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma, e

30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30,

32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano

del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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