Art. 15 — Gestione sociale del territorio
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. 201 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonche' dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attivita' rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica. Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresi' affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata. Le regioni stabiliscono la percentuale, che non puo' superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale, da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni. Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art15 · fonte del testo
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