Art. 31 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Padova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI D…
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost. · Art. 31 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. 669 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:
tolto: a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;
tolto: b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 8, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la revoca della licenza;
tolto: c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
tolto: d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 2;
tolto: e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non e' consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
tolto: f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 18;
tolto: g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;
tolto: h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
tolto: i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;
tolto: l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, ultimo comma;
tolto: m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente articolo 19;
tolto: n) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualita' di coltivazione di cui al precedente articolo 17, quarto comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art31 · fonte del testo
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