Corte costituzionale

Ordinanza n. 547/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo

comma, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30

(Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la

disciplina della caccia) in relazione all'art. 31, prima parte,

lettera c e n, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, promossi con

ordinanze emesse il 26 giugno 1984 dal Pretore di Lonigo e il 31

maggio 1984 dal Pretore di Valdagno, iscritte rispettivamente ai nn.

1161 e 1187 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 59- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Lonigo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della

legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la

protezione della fauna e per la disciplina della caccia) nella parte

in cui sottopone ad un trattamento sanzionatorio più grave di quello

previsto dall'art. 31, lett. n) della legge statale 27 dicembre 1977,

n. 968, chi esercita la caccia in giorni in cui, in relazione al modo

di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate,

la caccia è vietata;

che il Pretore di Valdagno, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in

relazione all'art. 31, prima parte lett. c) ed n) della legge statale

n. 968 del 1977, questione di legittimità costituzionale dell'art.

7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto n. 30 del 1978,

nella parte in cui sottopone chi esercita la caccia in periodo

consentito ma fuori dell'orario stabilito, allo stesso trattamento

sanzionatorio previsto per chi la esercita in periodo di divieto;

che nel secondo dei citati giudizi si è costituita la Regione

Veneto concludendo per il rigetto della questione;

Considerato che i due giudizi di legittimità costituzionale hanno

ad oggetto questioni analoghe e possono, pertanto, essere risolti

congiuntamente;

che entrambi i giudici rimettenti, nel ritenere incostituzionale

il penultimo comma dell'art. 7 della legge veneta n. 30 del 1978,

muovono dall'identico presupposto interpretativo in base al quale

l'espressione "periodi non consentiti" contenuta nell'art. 31, lett.

c) della legge quadro sulla caccia (legge n. 968 del 1977) vale ad

individuare solo il periodo dell'anno entro il quale non è

consentita l'attività venatoria e non l'orario entro il quale la

medesima non è legittima;

che siffatto presupposto non appare accoglibile in quanto la

legge n. 968 del 1977, all'art. 14, nel fissare i principi in tema di

"calendario venatorio", considera contestualmente sia i periodi

annuali sia i periodi giornalieri, riferendosi, pertanto, ad ipotesi

di caccia esercitate in tempo comunque vietato;

che, quindi, la legge regionale, nel comminare le medesime

sanzioni amministrative nei riguardi dell'attività venatoria in

qualsivoglia periodo (sia annuale sia giornaliero) non consentito,

non viola i principi fondamentali della legislazione statale fissati

in materia di caccia;

che, di conseguenza, le questioni di legittimità costituzionale

devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo

comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30

(Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la

disciplina della caccia) sollevate, in riferimento all'art. 117

Cost., dai Pretori di Lonigo e di Valdagno, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:547 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari