Art. 1 — Fauna selvatica
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La legge 27 dicembre 1977 n. 968 - che ha posto i principi generali suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'esercizio delle funzioni legislative in materia di caccia delle Regioni ordinarie - si caratterizza come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa è dato identificare, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e Province a speciale autonomia. In particolare la legislazione esclusiva di Regioni e Province ad autonomia speciale risulta vincolata dalle norme contenture negli artt. 1, 2, 8 e 10 della legge n. 968 del 1977 che - superando i principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 - affermano l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, l'affievolimento del tradizionale "diritto di caccia", attualmente subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario, l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale. - Cfr. sent. n. 219/1984 " " 151/1986 " " 99/1987
Art. 1 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 2 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 11 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 116 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. 16 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art1 · fonte del testo
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