Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1002/1988

    Questione infondata
    27 ottobre 1988

    La legge 27 dicembre 1977 n. 968 - che ha posto i principi generali suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'esercizio delle funzioni legislative in materia di caccia delle Regioni ordinarie - si caratterizza come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa è dato identificare, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e Province a speciale autonomia. In particolare la legislazione esclusiva di Regioni e Province ad autonomia speciale risulta vincolata dalle norme contenture negli artt. 1, 2, 8 e 10 della legge n. 968 del 1977 che - superando i principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 - affermano l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, l'affievolimento del tradizionale "diritto di caccia", attualmente subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario, l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale. - Cfr. sent. n. 219/1984 " " 151/1986 " " 99/1987

    Art. 1 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 2 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 11 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 116 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 11 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. 16 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art1 · fonte del testo

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