Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 358/1998

    Questione infondata
    21 ottobre 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto le norme costituzionali invocate a parametro nell'incidente di costituzionalità di cui si tratta risultano radicalmente inidonee ad argomentare la illegittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte al giudizio della Corte. Invero - premesso che il giudice rimettente, in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, preso a norma dell'art. 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (recante: <<Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato>>), dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 15, comma 11, e dello stesso art. 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990, che fanno divieto di trasmissione televisiva dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, prevedendo la relativa sanzione per il caso di violazione del divieto - le diverse questioni che possono porsi circa i poteri dell'autorità amministrativa sulla programmazione dei film, a norma degli artt. 1-7 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e circa la difesa delle posizioni soggettive che possono venire in considerazione a tale proposito, sono assegnate dalla legge alla giurisdizione amministrativa, chiamata a pronunziarsi, su ricorso degli interessati, anche nel merito. red.: G. Leo

    Art. 15 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 31 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

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  • Ordinanza n. 38/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, perché esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua della situazione normativa sopravvenuta. [Nella specie, le disposizioni oggetto della questione - vale a dire gli artt. 8 e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - sono state modificate, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1, comma 18, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dall'art. 3, comma 3, lett. b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)]. red.: G. Leo

    Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 20 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 8 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2004 al 8 settembre 2005. 751 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 e 15 dell'articolo 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi piu' gravi,la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. Qualora il titolare di una o piu' concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemerare i divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5 e 18 ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione e autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, le norme contenute nel capo I, sezioin I e II, della legge 21 novembre 1981, n. 689. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

tolto: a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

tolto: b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

tolto: c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione del registro di cui all'articolo 12. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo. Le somme versato a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art31 · fonte del testo

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