Art. 6 — Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1983 al 31 luglio 2010. Leggi il testo vigente →

Non puo' gestire un magazzino chi:

  • 1)sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
  • 2)((non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita' europee));
  • 3)sia inabilitato o interdetto;
  • 4)sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
  • 5)non sia immune da malattie infettive o contagiose;
  • 6)abbia riportato condanne:
  • a)per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
  • b)per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • c)per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
  • d)per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta;
  • 7)abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
  • 8)abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta, estinzione del reato;
  • 9)sia stato rimosso dalla qualita' di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

Testo in vigore dal 5 giugno 1983 al 31 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 5 giugno 1983. 1 parola tolta, 8 parole aggiunte.

2) non abbia la cittadinanza tolto: italiana aggiunto: di uno degli Stati membri delle Comunita' europee;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art6 · fonte del testo

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