Art. 7 — Cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita

Non puo' gestire un magazzino chi:

  • 1)presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
  • 2)eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;
  • 3)rivesta la qualita' di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualita'. L'incompatibilita' cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art7 · fonte del testo

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