Art. 69-bis — Procedimento in materia di liberazione anticipata

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Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 71 Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di sorveglianza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 2010, n. 199

71

La L. 26 novembre 2010, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni".

Testo in vigore dal 16 dicembre 2010 al 10 novembre 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/2025

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost., l’art. 69-bis, comma 3, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima». La disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli – precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – viola la finalità rieducativa della pena che l’istituto è prioritariamente indirizzato a favorire, così determinando anche un vizio di irragionevolezza intrinseca, nonché i principi del giusto processo nella fase esecutiva. L’attuale meccanismo di valutazione globale dei semestri, infatti, fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del percorso trattamentale – prima assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza dell’interessato – che costituiva per il detenuto uno stimolo importante, se positivo, a proseguire nel cammino di cambiamento intrapreso o, se negativo, a modificare il proprio comportamento; sotto diverso profilo, esso rende arduo, a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre di riferimento, l’adempimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento e l’esercizio del diritto di difesa. Non valgono ad elidere i vizi riscontrati né l’obbligo di indicare nell’ordine di esecuzione le detrazioni di cui il condannato potrà o meno fruire, perché solo la verifica periodica è idonea a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre e a consentire al condannato di superarle; né l’obbligo di comunicare il giudizio negativo dell’amministrazione, da cui la residua possibilità per il condannato di presentare istanza, perché il magistrato di sorveglianza potrebbe negare le detrazioni anche in presenza di un giudizio non negativo e dunque l’interesse del detenuto a sollecitare un valutazione sussiste anche in questo caso.

    Art. 69-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 114/2026

    Questione infondata
    25 giugno 2026

    Le norme sulla competenza degli organi giudiziari, al pari di quelle che conformano istituti processuali, nel cui ambito esse rientrano, sono espressione di ampia discrezionalità legislativa, sicché la loro illegittimità costituzionale può essere dichiarata soltanto in presenza di scelte che risultino manifestamente irragionevoli. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 237/2007 - mass. 31457; S. 206/2004 - mass. 28601).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 69 e 69-bis ord. penit., i quali, nell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assegnano la competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione penale. Come ricostruita dal diritto vivente, la previsione normativa censurata – per cui, da un lato, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, benché di natura non detentiva, consente l’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, e, dall’altro, è competente a provvedere sulla relativa istanza, il magistrato di sorveglianza – non risulta palesemente irragionevole, anche considerando la competenza del giudice dell’esecuzione sulla modifica e revoca della stessa. Tale distribuzione “frazionata” di competenze non appare irrazionale, ove si consideri che la pena sostitutiva de qua possiede – a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva – natura non detentiva, ciò che giustifica, per la modifica o revoca della stessa, l’intervento del giudice dell’esecuzione, svolgendosi questa con modalità interamente extramurarie. Parimenti, non irragionevole appare l’intervento del magistrato di sorveglianza in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale del medesimo, il quale dovrà considerare con attenzione il giudizio comunicatogli dall’amministrazione penitenziaria, nell’ambito, però, di una valutazione che egli dovrà compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni. Del resto, la riduzione di pena conseguente all’operatività dell’istituto ex art. 54 ordin. penit. non ha gratuito carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all’opera dell’istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al reinserimento sociale; pertanto risulta confermata la non incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto è tale organo giudiziario a porsi come dominus della verifica del percorso di risocializzazione del condannato. (Precedenti: S. 201/2025 - mass. 47178; S. 176/2024 - mass. 46436; S. 84/2024 - mass. 46180; S. 17/2021 - mass. 43462; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 186/1995 - mass. 21446; S. 352/1991 - mass. 17493; S. 276/1990 - mass. 16685).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 69-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 291/2005

    Questione infondata
    19 luglio 2005

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), sollev…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 127 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2003 al 16 dicembre 2010. 1 parola tolta.

… procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. tolto: 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di sorveglianzaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 2010, n. 199

    La L. 26 novembre 2010, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni".

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69bis · fonte del testo

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