Le norme sulla competenza degli organi giudiziari, al pari di quelle che conformano istituti processuali, nel cui ambito esse rientrano, sono espressione di ampia discrezionalità legislativa, sicché la loro illegittimità costituzionale può essere dichiarata soltanto in presenza di scelte che risultino manifestamente irragionevoli. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 237/2007 - mass. 31457; S. 206/2004 - mass. 28601).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 69 e 69-bis ord. penit., i quali, nell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assegnano la competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione penale. Come ricostruita dal diritto vivente, la previsione normativa censurata – per cui, da un lato, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, benché di natura non detentiva, consente l’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, e, dall’altro, è competente a provvedere sulla relativa istanza, il magistrato di sorveglianza – non risulta palesemente irragionevole, anche considerando la competenza del giudice dell’esecuzione sulla modifica e revoca della stessa. Tale distribuzione “frazionata” di competenze non appare irrazionale, ove si consideri che la pena sostitutiva de qua possiede – a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva – natura non detentiva, ciò che giustifica, per la modifica o revoca della stessa, l’intervento del giudice dell’esecuzione, svolgendosi questa con modalità interamente extramurarie. Parimenti, non irragionevole appare l’intervento del magistrato di sorveglianza in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale del medesimo, il quale dovrà considerare con attenzione il giudizio comunicatogli dall’amministrazione penitenziaria, nell’ambito, però, di una valutazione che egli dovrà compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni. Del resto, la riduzione di pena conseguente all’operatività dell’istituto ex art. 54 ordin. penit. non ha gratuito carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all’opera dell’istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al reinserimento sociale; pertanto risulta confermata la non incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto è tale organo giudiziario a porsi come dominus della verifica del percorso di risocializzazione del condannato. (Precedenti: S. 201/2025 - mass. 47178; S. 176/2024 - mass. 46436; S. 84/2024 - mass. 46180; S. 17/2021 - mass. 43462; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 186/1995 - mass. 21446; S. 352/1991 - mass. 17493; S. 276/1990 - mass. 16685).
Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 69-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.