((All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo. I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge. I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere. I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in localita' diversa da quella in cui hanno il loro ufficio. In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro puo', con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella B uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero. Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale)).
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1962 al 29 agosto 1980. 172 parole tolte, 139 parole aggiunte.
tolto: All'ispettoratoaggiunto: All'Ispettorato generale sono destinatitolto: per il servizio delle ispezioni dieci cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale con le funzioni di ispettore superiore delle cancellerie e quattordici cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica con le funzioni di ispettori delle cancellerie; essiaggiunto: , oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo. I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge.tolto: Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro puo' destinare all'ispettorato generale, temporaneamente ed in aggiunta alla pianta organica prevista dal comma precedente, altri cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica fino a raggiungere il numero di sei, conferendo ai medesimi le funzioni di ispettori delle cancellerie ed assegnandoli in soprannumero alle circoscrizioni ispettive indicate nella tabella 1. Tali funzionari saranno scelti dallo organico del Ministero di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, avuto riguardo alle necessita' dei rispettivi servizi. I funzionari di cui ai commi precedenti per essere destinati all'ispettorato debbono aver compiuto quindici anni di servizio effettivo negli uffici giudiziari;aggiunto: I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettivetolto: , nelle quali abbianoaggiunto: nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancellieretolto: o di segretario. Gli ispettori superiori e gli ispettori delle cancellerieaggiunto: . I funzionari dipendono dal capotolto: dell'ispettoratoaggiunto: dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le vecitolto: , essiaggiunto: ; hanno il proprio ufficio presso letolto: Cortiaggiunto: corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativiaggiunto: , ed ispezionano, di normaaggiunto: , gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnatiaggiunto: . Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in localita' diversa da quella in cui hanno il loro ufficio. In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro puo', con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella B uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero. Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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