Art. 57 — Legittimazione alla richiesta di misure
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Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 ((...)) possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.
Testo in vigore dal 1 luglio 2002 al 10 novembre 2018
