Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promossi con ordinanze emesse: 1) il 16 ottobre 1996

dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia sull'istanza proposta

da Civardi Camillo, iscritta al n. 1334 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1997; 2) il 26 febbraio 1997 dal magistrato

di sorveglianza di Reggio Emilia sull'istanza proposta da Schiattone

Giuseppe, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un detenuto in esecuzione di pena presentava al magistrato di

sorveglianza di Piacenza istanza di permesso-premio al fine di

recarsi per un colloquio con gli operatori, presso una comunità

terapeutica. Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia,

constatato che sussisteva a carico del detenuto stesso la preclusione

di cui all'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n.

354, per rivestire il richiedente la qualità di imputato in due

procedimenti "per presunti reati commessi all'interno dell'attuale

istituto di detenzione nei due anni che precedono la decisione", ha,

con ordinanza del 16 ottobre 1996, denunciato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione, il predetto art. 30-ter, quinto comma, dell'ordinamento

penitenziario, il quale prescrive - per quel che qui interessa - che,

nei confronti dei soggetti che sono imputati per delitto doloso

commesso durante l'espiazione della pena, la concessione del permesso

premio è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del

fatto.

Per quanto l'ordinanza non menzioni espressamente l'art. 27,

secondo comma, della Costituzione, è in essa dedotta anche la

"violazione del principio di non colpevolezza", che deriverebbe dalla

privazione di uno strumento del trattamento, non in forza di una

decisione di condanna, ma della semplice elevazione di

un'imputazione: per giunta proprio nei casi in cui il giudice che

procede non ha ritenuto di emettere nei confronti dell'imputato un

provvedimento coercitivo. Altrimenti, a norma dell'art. 30-ter,

primo comma, che esclude dai permessi premio i detenuti socialmente

pericolosi conseguirebbe - secondo l'ordinanza - l'automatico effetto

preclusivo derivante dalle ritenute esigenze di cautela.

Sarebbe vulnerato pure il principio di eguaglianza, equiparandosi

arbitrariamente la posizione dell'imputato alla posizione della

persona condannata con sentenza definitiva, così da privare il

condannato, per mere esigenze disciplinari, di quello che la Corte

costituzionale ha definito "uno strumento cruciale del trattamento".

Un ulteriore vulnus all'art. 3 della Costituzione deriverebbe, poi,

dal fatto della inesistenza di una analoga preclusione nei confronti

di soggetti che abbiano commesso un grave delitto prima della

carcerazione.

Viene infine denunciato il vincolo derivante, per il magistrato di

sorveglianza, dalle determinazioni di un altro giudice ed aventi un

diverso oggetto, in tal modo compromettendosi l'osservanza del

principio della soggezione del giudice soltanto alla legge.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Osserva l'Avvocatura come l'art. 30-ter, quinto comma, non

rappresenti l'unica disposizione dell'ordinamento penitenziario che,

in relazione a fatti o circostanze non necessariamente accertati in

sede penale, è di ostacolo alla possibilità di accesso ai permessi

premio (si fa l'esempio dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975).

In ogni caso, l'effetto preclusivo non risulterebbe davvero

irragionevole sia perché la norma denunciata prende in

considerazione i soli delitti dolosi (non anche le contravvenzioni e

i delitti colposi) sia perché l'esclusione va valutata nell'ambito

complessivo del comportamento del condannato al fine di essere

ammesso al permesso premio. Tale comportamento va identificato nella

"regolare condotta", e cioè nell'aver manifestato, durante la

detenzione, "un costante senso di responsabilità e correttezza nel

comportamento personale, nelle attività lavorative o culturali".

Tanto da far ritenere non sufficiente la mera "osservanza passiva

delle regole penitenziarie", richiedendo, invece, il legislatore un

quid pluris sussistente quanto meno ove sia posta in essere una

valida premessa a un'evoluzione positiva oppure ove venga dimostrata

l'attitudine a tale evoluzione.

Tale prognosi è destinata a fallire quando venga commesso (o si

sia imputati di aver commesso) un delitto doloso durante l'espiazione

della pena: fermo restando che il soggetto "imputato" è colui nei

cui confronti siastata già iniziata l'azione penale nelle forme

previste dall'art. 60 del codice di procedura penale. Né è

possibile istituire alcuna comparazione tra il reato commesso fuori o

dentro l'istituto penitenziario in quanto il legislatore ha

concentrato, per evidenti ragioni, la sua osservazione alla sola

condotta intramuraria quale parte integrante del trattamento

penitenziario.

3. - Altro detenuto in esecuzione di pena presentava al magistrato

di sorveglianza di Reggio Emilia istanza di permesso-premio al fine

di recarsi, per un colloquio con gli operatori, presso una comunità

terapeutica. Il magistrato di sorveglianza, constatato che sussisteva

a carico dell'istante la preclusione di cui all'art. 30-ter, quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rivestendo il richiedente

la qualità di imputato in un procedimento per violazione della legge

per gli stupefacenti commessa nel corso di espiazione della pena, ha,

con ordinanza del 26 febbraio 1997, denunciato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione, il predetto art. 30-ter, quinto comma, dell'ordinamento

penitenziario, il quale prescrive che, nei confronti dei soggetti che

durante l'espiazione della pena sono imputati per delitto doloso

commesso durante l'espiazione della pena, la concessione del

permesso-premio è ammessa soltanto decorsi due anni dalla

commissione del fatto.

Gli argomenti adottati dal giudice a quo non si differenziano da

quelli di cui all'ordinanza sub 1), se non per un'ulteriore

evocazione del principio di eguaglianza, nuovamente chiamato in causa

sotto il profilo della irragionevolezza perché l'effetto preclusivo

derivante dalla norma denunciata non si riferisce "alle più ampie

misure alternative alla detenzione", in tal modo consentendosi

l'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova al

servizio sociale nei confronti di persona tossicodipendente, di cui

all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e non al minore

beneficio del permesso premio.

4. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ripetendo le deduzioni di cui sub 2). Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o

analoghe. I relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è l'art. 30-ter, quinto comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, da cui deriva, per i soggetti che

durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno

riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso

durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura

restrittiva della libertà personale, il divieto di essere ammessi al

beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla

commissione del fatto.

Entrambe le ordinanze chiamano formalmente in causa gli artt. 3,

24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. Ma dal

testo delle ordinanze stesse appare evidente come venga evocato anche

il secondo comma dello stesso art. 27 per l'espresso richiamo al

"principio di non colpevolezza", che risulterebbe pur esso vulnerato

dalla disciplina censurata.

L'intrecciarsi delle denunce di illegittimità avanzate dai giudici

a quibus può in realtà ordinarsi in una sistemazione progressiva

che, muovendo dall'addebitata violazione dell'art. 27, secondo comma,

e dell'art. 3 della Costituzione (l'art. 24 è, invece, richiamato

senza alcuna argomentazione), perviene ad una conclusione

caratterizzata dalla complementarità delle censure: quelle, cioè,

riguardanti la menomazione delle prerogative della magistratura di

sorveglianza (art. 101, secondo comma) e la connessa compromissione

della funzione rieducativa della pena. E ciò perché l'esclusione di

ogni potere di controllo della predetta magistratura - l'unica in

grado di apprezzare, con la natura del comportamento del detenuto, la

incidenza di esso sul trattamento penitenziario e, dunque, di

verificare se il fatto reato risulti preclusivo per la prosecuzione

di un simile trattamento - inciderebbe direttamente sulla funzione

rieducativa della pena.

Un profilo, quest'ultimo, maggiormente approfondito dall'ordinanza

pronunciata dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il 26

febbraio 1997, che accentua l'assetto, a suo giudizio, impeditivo

della "definizione di un idoneo piano di trattamento" e della

"applicazione dei principi costituzionali in materia di finalità

rieducativa della pena" sulla base di una "astratta ed inderogabile

preclusione", "che non trova giustificazione in esigenze né di

tutela dell'ordine pubblico né dell'ordine interno". In più viene

posta in evidenza l'irragionevolezza della scelta legislativa avuto

riguardo al regime di talune misure alternative alla detenzione, come

quella prevista dall'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. - La questione non è fondata.

Questa Corte, fin dalla sentenza n. 188 del 1990, ha definito il

permesso-premio, oltre che come "incentivo alla collaborazione del

detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio

previsto", anche "come strumento esso stesso di rieducazione, in

quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella

società", così da costituire "parte integrante del trattamento

rieducativo"; condizionando, peraltro, il perseguimento della

finalità dell'istituto "all'assenza di particolare pericolosità

sociale, quale conseguenza di regolare condotta". Il tutto alla

stregua del disposto dell'art. 30-ter, ottavo comma, che definisce

tale la condotta "quando i soggetti, durante la detenzione, hanno

manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel

comportamento personale, nelle attività organizzative negli istituti

e nelle eventuali attività lavorative o culturali".

I concetti ampiamente svolti nella suddetta sentenza sono stati

successivamente ribaditi in altre decisioni di questa Corte, tra le

quali può essere annoverata anche la sentenza n. 235 del 1996,

ricordata nella ordinanza del giudice a quo, nella quale il permesso

premio è considerato come uno "strumento cruciale ai fini del

trattamento".

4. - Ciò premesso, occorre tuttavia determinare le modalità

attraverso le quali, alla stregua della norma impugnata, viene

impedito l'accesso al permesso-premio, per il periodo di tempo

indicato dall'art. 30-ter, quinto comma, ai soggetti che abbiano

riportato condanna o siano imputati per delitto doloso commesso

durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura

restrittiva della libertà personale.

Ci si trova, indubbiamente, in presenza di un effetto preclusivo

rispetto al quale al magistrato di sorveglianza non resta alcuna

possibilità di sindacato. Un effetto destinato a restituire al detto

magistrato i suoi poteri di verifica o alla scadenza del biennio

ovvero quando sia intervenuta sentenza di non luogo a procedere o

sentenza di assoluzione per il delitto contestato al detenuto. Sempre

ferma restando, ovviamente, anche nel secondo caso, "la cognizione

specifica del tribunale di sorveglianza in ordine ai profili che,

nonostante l'assoluzione dell'imputato, possono acquisire una valenza

ai fini della riammissione al beneficio" (v. sentenza n. 181 del

1996).

5. - L'automatico effetto preclusivo derivante dall'art. 30-ter,

quinto comma, è stato, come si è detto, censurato dai giudici a

quibus anzi tutto sotto il profilo della violazione del "principio di

non colpevolezza". Ma tale prospettazione appare esorbitante rispetto

alle finalità perseguite dall'art. 27, secondo comma, della

Costituzione: la presunzione di non colpevolezza è, infatti,

coessenzialmente legata al fatto di reato per cui è stata elevata la

nuova imputazione e non può essere estesa ad aspetti che nel caso di

specie concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto

per cui è in corso l'esecuzione della pena. Altrimenti si dovrebbe

ritenere vulnerato l'art. 27, secondo comma, tutte le volte in cui vi

sia un effetto collegato, non irragionevolmente, o all'esercizio

dell'azione penale o alla pronuncia di sentenza di condanna non

ancora passata in giudicato.

6. - Neppure appropriato si rivela il richiamo all'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo, per un verso, della identità di

trattamento fra il condannato con sentenza definitiva e chi sia solo

imputato e, per un altro verso, della identità di trattamento tra

chi abbia commesso il fatto prima della carcerazione e chi invece

l'abbia commesso durante la detenzione.

Nel primo caso l'equiparazione non appare palesemente arbitraria,

sia in base a quanto già osservato in relazione alla dedotta

violazione del "principio di non colpevolezza", sia perché il reato

viene addebitato, nell'ipotesi contestata, in uno stato avanzato del

procedimento, dopo che l'azione penale è stata già esercitata.

Situazione ben diversa, dunque, da quella presa in esame (sia pure ad

altri fini) da questa Corte a proposito della dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter nella parte in cui fa

derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare

dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8

dello stesso articolo (sentenza n. 173 del 1997). Potendo qui

ripetersi quanto in tale occasione statuito, ma con riguardo al

principio di ragionevolezza, e cioè, che la "semplice denuncia di

reato senza spazio per un accertamento, sia pure incidentale e

limitato alla verifica del fumus boni iuris sulla esistenza del

reato" dà vita ad un "automatismo, non preceduto da alcun

accertamento giudiziale neppure in via di delibazione", che "urta

indubbiamente contro il principio di ragionevolezza".

Circa, poi, l'ulteriore dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, le fattispecie poste a raffronto appaiono così

eterogenee da non consentire quella comparazione in termini di

ingiustificata disparità di trattamento che possa far ritenere

vulnerato il principio di eguaglianza.

Neppure risulta utilmente percorribile, e per le medesime ragioni,

la comparazione tra l'affidamento in prova al servizio sociale, di

cui all'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, non attinto dal medesimo

effetto preclusivo, ed il permesso premio, dovendo anche qui il

raffronto operarsi tra istituti omogenei.

7. - Strettamente collegate appaiono, infine, come si è detto, le

censure incentrate sulla dedotta violazione degli artt. 27, terzo

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. In realtà, pure se

i giudici a quibus chiamano in causa anche il vincolo per il

magistrato di sorveglianza all'azione penale esercitata dal pubblico

ministero, ciò che sembra effettivamente essere contestato è

l'automatismo del divieto che, comportando l'impossibilità di

qualsivoglia verifica da parte della magistratura di sorveglianza,

verrebbe direttamente ad incidere sulla funzione rieducativa della

pena.

Questa Corte ha avuto più volte occasione di censurare

l'utilizzazione da parte del legislatore di meccanismi che

sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell'effettiva

incidenza di un determinato fatto-reato sul trattamento penitenziario

(v., da ultimo, la già richiamata sentenza n. 173 del 1997).

Tuttavia, considerata la particolare natura del permesso-premio,

caratterizzato dall'essere parte integrante del trattamento e

ancorato alla regolarità della condotta quale delineata dall'art.

30-ter, ottavo comma, della legge n. 354 del 1975, non sembra che

ogni automatismo, quando non determini una esclusione assoluta o

definitiva da un beneficio, riesca a compromettere l'osservanza

dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'incentivazione alla

"regolare condotta carceraria attraverso la promessa del permesso

premio" può giustificare che, in presenza di delitti di natura

dolosa, la nuova concessione possa rimanere preclusa per un

determinato periodo di tempo. Purché ci si trovi di fronte,

ovviamente, ad un procedimento penale che, per quanto non ancora

pervenuto alla pronuncia giudiziale definitiva, implichi la presa di

contatto del pubblico ministero con il giudice. Né la funzione

rieducativa della pena risulta compromessa quando la preclusione sia

inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato

che è essenziale per la concedibilità di permessi premio.

Si manifesta tuttavia l'opportunità che il legislatore riveda

l'impiego dell'assoluto automatismo di cui al comma quarto dell'art.

30-ter, non tanto in relazione al momento processuale che determina

l'effetto preclusivo, quanto in relazione alle tipologie di delitti

dolosi la cui commissione effettivamente comprometta il giudizio

sulla regolarità della condotta e, conseguentemente, faccia

presumere la pericolosità del condannato, nonché in relazione alla

indifferenziata durata del periodo di esclusione dal beneficio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, secondo e terzo

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di

sorveglianza di Reggio Emilia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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