Corte costituzionale

Sentenza n. 450/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1998 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter comma 4,

lettera c della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di

L'Aquila, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a decidere su di un'istanza di permesso premio di un

detenuto, minorenne all'epoca del fatto, condannato a quindici anni

di reclusione per rapina pluriaggravata, detenzione di armi ed

omicidio volontario, il Magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con ordinanza emessa il 26

marzo 1998, pervenuta a questa Corte il 27 maggio 1998, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 30-ter,

comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica

ai minorenni.

Il remittente premette che, in relazione alla concreta situazione

del condannato, avrebbe concesso il permesso richiesto se non glielo

avesse impedito l'art. 30-ter comma 4, lettera c) dell'ordinamento

penitenziario, che condiziona, nei riguardi dei condannati per i

delitti di cui all'art. 4-bis dello stesso ordinamento, la

concessione di permessi premio all'avvenuta espiazione di almeno

metà della pena e comunque di non oltre dieci anni.

Affermata la rilevanza della questione, dalla cui soluzione dipende

la possibilità per il richiedente di fruire del permesso, e

richiamata la sentenza di questa Corte n. 227 del 1995 per quanto

riguarda la legittimazione del Magistrato di sorveglianza a sollevare

questioni di legittimità costituzionale in sede di decisione sulla

istanza di permesso premio, il remittente osserva che l'applicazione

della disposizione denunciata anche ai detenuti di età minore è

conseguente all'inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato

una disciplina specifica per l'esecuzione delle pene nei confronti

dei minori, onde continua ad estendersi ai minorenni, in forza

dell'art. 79 della legge n. 354 del 1975, la disciplina prevista

dall'ordinamento penitenziario generale.

Il giudice a quo richiama poi la giurisprudenza di questa Corte,

secondo cui l'assoluta parificazione tra minorenni e adulti, in

materia di ordinamento penitenziario, contrasta con l'esigenza di

flessibilità del trattamento del detenuto minorenne; ed afferma che

anche l'art. 30-ter comma 4, lettera c), della legge n. 354 del 1975

contrasta con detta esigenza. Infatti esso impedirebbe al giudice

qualsiasi valutazione della condotta del minore e, quindi, ogni

previsione individualizzata riguardo alla capacità di

risocializzazione della pena, in concreto.

L'impossibilità di fruire di permessi premio per un periodo, come

nella specie, eccessivamente lungo precluderebbe al minore uno

strumento indispensabile per la cura di interessi affettivi,

culturali e di lavoro. Lo stesso legislatore osserva il remittente ha

previsto, a favore dei minorenni, disposizioni specifiche dirette a

raggiungere le finalità rieducative particolari e tipiche

dell'esecuzione penale minorile.

Da ultimo il giudice a quo osserva che il venir meno della

preclusione automatica, oggi prevista, non escluderebbe che il

giudice possa valutare la richiesta di concessione del permesso alla

luce del presupposto di carattere generale della regolarità della

condotta del detenuto.

2. - Non vi è stata costituzione di parti, né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe il comma 4, lettera c)

dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative

della libertà), a cui tenore la concessione di permessi premio ai

condannati per i delitti previsti dall'art. 4-bis dello stesso

ordinamento penitenziario è preclusa prima che essi abbiano scontato

almeno la metà della pena, con un massimo di dieci anni: laddove lo

stesso comma 4, alle lettere a) e b) consente detta concessione, in

generale, nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione

fino a tre anni, ovvero, nei confronti dei condannati a pene

superiori, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena.

Il dubbio di costituzionalità riguarda tale norma nella sola parte

in cui si applica ai minorenni. Esso si fonda sul richiamo al

principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e al principio

di protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31, secondo

comma, della Costituzione), che sarebbero violati dall'applicazione

indiscriminata della norma ai condannati minori come ai condannati

adulti, in contrasto con la necessità di una disciplina che consenta

al giudice una valutazione individualizzata, al di fuori di rigidi

automatismi, riguardo alla idoneità della misura rispetto alle

esigenze di recupero sociale del minore.

2. - La questione è fondata.

Nella perdurante inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato

una disciplina differenziata dell'esecuzione penale minorile, così

protraendo nel tempo l'estensione provvisoria ai condannati minori

dell'ordinamento penitenziario generale, sancita dall'art. 79 della

legge n. 354 del 1975, questa Corte ha censurato più volte norme di

tale ordinamento, o altre norme, che stabilivano preclusioni rigide

ed automatiche alla concessione di misure premiali, o alternative

alla detenzione, o di altri benefici, in quanto, applicandosi ai

minori, impedivano quelle valutazioni flessibili ed individualizzate

sulla idoneità ed opportunità delle misure o dei benefici medesimi,

che sono invece necessarie perché l'esecuzione della pena e in

genere la disciplina delle restrizioni alla libertà personale siano

conformi alle esigenze costituzionali di protezione della

personalità del minore (cfr. sentenze n. 46 del 1978, n. 125 del

1992).

Così la Corte ha escluso, in via interpretativa, che potesse

applicarsi ai minori una norma che vietava la concessione della

libertà provvisoria (sentenza n. 46 del 1978); ha censurato una

norma che precludeva l'applicazione dell'istituto della messa alla

prova, nell'ambito del processo minorile, quando l'imputato avesse

chiesto il giudizio abbreviato (sentenza n. 125 del 1995); ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei soli riguardi dei

condannati minorenni, del divieto di disporre misure alternative alla

detenzione per l'esecuzione di pene detentive derivanti da

conversione di pena sostitutiva (sentenza n. 109 del 1997); ha

giudicato parimenti illegittima, ancora una voltanei soli riguardi

dei condannati minorenni, la norma dell'art. 30-ter comma 5,

dell'ordinamento penitenziario, che vieta la concessione di permessi

premio nei due anni successivi alla commissione, durante l'espiazione

della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà,

di un delitto doloso (sentenza n. 403 del 1997); ha, da ultimo,

escluso la legittimità costituzionale della estensione agli imputati

minorenni delle condizioni soggettive che precludono l'adozione di

pene sostitutive (sentenza n. 16 del 1998).

3. - La stessa ratio decidendi non può non valere nei riguardi

della presente questione. La norma impugnata è stata dettata

dall'art. 1 del d.l. n. 152 del 1991, in via di successiva modifica

dell'art. 30-ter (a sua volta inserito nell'ordinamento

penitenziario dall'art. 9 della legge n. 663 del 1986), che ha

introdotto l'istituto del permesso premio, al quale questa Corte ha

riconosciuto natura di misura premiale di incentivo alla

collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, e di

strumento cruciale di rieducazione (sentenze n. 227 e n. 504 del

1995, n. 235 del 1996, n. 296 del 1997; e cfr. già la sentenza n.

188 del 1990).

La rigida preclusione alla concessione di permessi premio, prima

dell'espiazione di metà della pena, nei confronti dei condannati per

i delitti di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario,

introdotta nel quadro di un più generale e drastico inasprimento

delle condizioni per la concessione a tali condannati dei benefici

carcerari, è stata dettata dal legislatore in modo indiscriminato,

senza riguardo, ancora una volta, alle specifiche esigenze,

costituzionalmente imposte, dell'esecuzione minorile. Essa viene a

contrastare con tali esigenze, risolvendosi in un automatismo

incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e

individualizzate, in ordine all'impiego di un istituto - il permesso

premio - inteso a consentire a condannati, che non risultino

socialmente pericolosi, di "coltivare interessi affettivi, culturali

o di lavoro" (art. 30-ter comma 1, dell'ordinamento penitenziario):

strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo

reinserimento della persona detenuta nella società, e dunque quella

finalità rieducativa, che deve essere assolutamente preminente

nell'esecuzione penale minorile (cfr. sentenze n. 168 del 1994, n.

109 e n. 403 del 1997). Tanto più che, trattandosi di condannati per

gravi delitti, e dunque a pene di non breve durata, tale preclusione

viene ad irrigidire per lunghi periodi il regime di esecuzione della

pena.

È d'altronde evidente che sopprimere la preclusione in esame nei

confronti dei condannati per delitti commessi in età minore non

significa per ciò stesso mettere in pericolo gli interessi generali,

relativi al contrasto della criminalità, che hanno spinto il

legislatore ad introdurre siffatta disciplina. Infatti la concessione

dei permessi premio resta pur sempre condizionata, oltre che agli

altri requisiti, non solo alla "regolare condotta" dei detenuti, ma

anche alla circostanza che essi non risultino socialmente pericolosi

(art. 30-ter comma 1), e che non vi siano elementi tali da far

ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata od

eversiva (art. 4-bis comma 1, dello stesso ordinamento

penitenziario): resta dunque affidata al prudente apprezzamento di

tali condizioni da parte del magistrato di sorveglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4,

lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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