Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986,

n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal Magistrato

militare di sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Tonello

Giampaolo, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Tonello Giampaolo, ristretto nel carcere militare di

Peschiera del Garda, in espiazione della pena di anni tre e mesi otto

di reclusione sostituita, ai sensi dell'art. 63 del codice penale

militare di pace, con la reclusione militare di pari durata, chiedeva

al Magistrato militare di sorveglianza di Roma di poter usufruire di

un permesso premio.

Il Magistrato militare di sorveglianza, premesso che la costante

giurisprudenza è attestata nella linea interpretativa in base alla

quale al condannato militare può essere concesso solo il c.d.

permesso di necessità e non anche il permesso premio, di cui possono

usufruire esclusivamente i condannati "alle pene (comuni) della

reclusione e dell'arresto", ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "nella

parte in cui non prevede requisiti di ammissione al permesso premio

rispetto alla reclusione militare equivalenti a quelli previsti per

la pena della reclusione".

Il giudice a quo, dopo aver denunciato che, a causa dell'indicato

"forse inconsapevole accidente verbale", il condannato militare non

può utilizzare uno degli istituti più significativi del trattamento

penitenziario, deduce come una simile disciplina non possa, certo,

giustificarsi in funzione delle finalità proprie della reclusione

militare perché essa si traduce nella pratica cancellazione del

principio della "progressività trattamentale", potendo il condannato

militare disporre - a tali fini - soltanto dell'affidamento in prova

al servizio sociale, ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167.

D'altro canto, l'istituto del permesso premio risulterebbe

perfettamente compatibile con lo specifico contenuto rieducativo

della reclusione militare, consentendo, anzi, "di giungere

meditatamente alla eventuale concessione dell'affidamento in prova

solo dopo un periodo trattamentale individuato dal giudice" e senza

che un regime informato ad un temporaneo distacco dalla struttura

carceraria risulti incompatibile con il principio in base al quale

"nella permanenza in carcere i militari debbono essere impegnati in

istruzioni civili e militari" (art. 12 del regio decreto 10 febbraio

1943, n. 306). Senza contare che ai militari non detenuti competono

periodi di licenza per coltivare gli stessi interessi affettivi

culturali e di lavoro e ritenuti non incompatibili con la prestazione

militare.

Donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per

l'irrazionalità di una regolamentazione restrittiva della reclusione

militare rispetto alla reclusione comune e dell'art. 27, terzo comma,

della Costituzione stessa, per essere impedita la realizzazione della

finalità rieducativa della pena.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la

parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri. Considerato in diritto

1. - Il Magistrato militare di sorveglianza dubita, in riferimento

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della

legittimità dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), introdotto

dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "nella parte in cui

non prevede requisiti di ammissione al permesso premio rispetto alla

reclusione militare equivalenti a quelli previsti per la pena della

reclusione".

Più in particolare, di fronte all'istanza di permesso premio da

parte di un detenuto in espiazione della pena di tre anni e otto mesi

di reclusione, sostituita con la reclusione militare per eguale

durata ai sensi dell'art. 63 del codice penale militare di pace, il

giudice a quo si duole di un assetto normativo che - secondo la linea

interpretativa pressoché costantemente seguita dalla giurisprudenza

- mentre consente al condannato militare di fruire del c.d. "permesso

di necessità" di cui all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, lo

sottrae, invece, alla possibilità di usufruire del permesso premio.

Così da vulnerare non soltanto il principio di eguaglianza, per

l'ingiustificata disparità di trattamento tra condannati "comuni" e

condannati "militari", ma anche il principio della funzione

rieducativa della pena, precludendosi al condannato militare di

utilizzare un istituto tipico del regime della "progressività

trattamentale", per di più in un sistema che, pur consentendo al

condannato militare di essere affidato in prova, in forza della legge

29 aprile 1983, n. 167, lo priva però di uno degli strumenti a

disposizione del giudice di sorveglianza allo scopo di verificare il

"percorso trattamentale" finalizzato anche allo scopo di pervenire

all'applicazione della detta misura alternativa alla detenzione.

2. - Alcuni magistrati militari di sorveglianza hanno affermato la

compatibilità dello status di condannato militare con l'accesso al

beneficio di cui all'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario,

tuttavia la premessa da cui muove il giudice a quo, affermando che

l'assetto normativo vigente non consente ai condannati militari di

essere ammessi al beneficio del permesso premio è da ritenere

corretta, in mancanza di una esplicita norma che estenda a tali

soggetti il detto beneficio. E ciò, oltre tutto, in un regime

nell'ambito del quale la giurisprudenza di legittimità non è in

grado di arrecare alcun contributo interpretativo, attestata, come

essa risulta, al principio secondo cui i provvedimenti adottati in

materia di permessi premio, rientrando tra quelli diretti a regolare

la vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari, si

differenziano da quelli destinati ad incidere sugli effetti e sulla

durata del rapporto instauratosi con l'inizio dell'esecuzione della

pena: con la conseguenza che i primi, per la loro asserita natura

amministrativa, anche se pronunciati dal giudice di sorveglianza o in

sede di reclamo, si vedono precluso l'accesso al ricorso per

cassazione e non sono impugnabili neppure ai sensi dell'art. 111

della Costituzione (v. art. 568, secondo comma, del codice di

procedura penale), non avendo una diretta incidenza sullo status

libertatis.

3. - Anche se il giudice a quo ha del tutto trascurato la

problematica riguardante la natura giuridica del procedimento

relativo alla concessione o al diniego dei permessi premio ed i

conseguenti riverberi che la detta problematica proietta in punto di

legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale,

la Corte non può esimersi dal pronunciarsi preliminarmente circa la

sottoponibilità al giudizio di legittimità dell'art. 30-ter della

legge n. 354 del 1975, condizionato, come esso appare, alla verifica

della tipologia del provvedimento positivo o negativo in materia.

Tanto più che tutte le volte in cui questa Corte ha avuto occasione

di statuire specificamente in ordine alla legittimità costituzionale

della disciplina dei permessi premio, ha, in ciò concordando con la

ora ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, dichiarato

inammissibili le relative denunce contestando al tribunale di

sorveglianza il potere di sollevare, in materia, questioni di

legittimità, proprio con il richiamo alla "'struttura

amministrativa' della procedura", puntualizzando come "il

provvedimento pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di

reclamo avverso il diniego di un permesso premio da parte del

magistrato di sorveglianza, non è ricorribile per cassazione, in

quanto 'rientra fra quelli rivolti a regolare la vita di relazione

all'interno degli stabilimenti carcerari e si differenzia da quelli

destinati ad incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla

durata del rapporto instauratosi con l'inizio di esecuzione della

pena', di modo che il relativo procedimento si configura 'come un

procedimento de plano con caratteristiche ben diverse da quelle delle

procedure giurisdizionalizzate'" (v. ordinanze n. 436 del 1989 e n.

1163 del 1988).

4. - La linea seguita sul punto ha subito, però, una decisiva

revisione in tempi recenti. Anche se le relative statuizioni non

hanno coinvolto direttamente l'art. 30-ter della legge n. 354 del

1975, gli effetti dalle stesse scaturenti appaiono determinanti

quanto al riconoscimento di una diversa natura giuridica al

procedimento di concessione o diniego del permesso premio oltre che

al giudizio demandato al tribunale di sorveglianza.

Con sentenza n. 349 del 1993, nel dichiarare non fondata, "nei

sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità dell'art.

41-bis, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, questa Corte ha,

infatti, precisato come "sia da escludere che misure di natura

sostanziale e che incidono sulla qualità e quantità della pena,

quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o

parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali) e che perciò stesso

modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al

detenuto, possano essere adottate al di fuori dei principi della

riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente

indicati dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione". E, nel

tracciare il discrimine fra le "modalità di trattamento del detenuto

all'interno dell'istituto penitenziario - la cui applicazione è

demandata di regola all'Amministrazione, anche se sotto la vigilanza

del magistrato di sorveglianza (v. art. 69 dell'Ordinamento

Penitenziario) o con possibilità di reclamo al Tribunale di

sorveglianza (v. art. 14-ter Ordinamento Penitenziario) - e misure

che ammettono a forme di espiazione della pena fuori del carcere",

come l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione

domiciliare, la semilibertà, le licenze, e, appunto, i permessi

premio, ha affermato che tali misure "sono sempre di competenza

dell'Autorità giudiziaria (v. artt. 21, 30, 30-ter, 69 e 70

dell'Ordinamento Penitenziario) proprio perché incidono

sostanzialmente sull'esecuzione della pena e, quindi, sul grado di

libertà personale del detenuto". Ne deriva, dunque - secondo la

linea da ultimo tracciata dalla Corte - la natura non amministrativa

ma giurisdizionale dei procedimenti di concessione o diniego dei

permessi premio e della procedura del reclamo davanti al tribunale di

sorveglianza. Donde la legittimazione del giudice a quo, ex art. 23,

primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a sollevare questione

di legittimità costituzionale della norma ora denunciata.

5. - Ciò premesso, la questione è da ritenere fondata.

Come altra volta questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare

(v. sentenza n. 188 del 1990), il permesso premio di cui all'art. 30-ter della legge penitenziaria, "espressione di una nuova concezione

della pena, del carcere e della funzione rieducativa-promozionaledi

alcune misure premiali", consente "al detenuto, a fini rieducativi, i

primi spazi di libertà", delineando così un assetto alla cui base

è "una visione della rieducazione entro e fuori delle mura

carcerarie comune anche alle misure alternative", pure se non da

confondere con la funzione propria di esse.

Il permesso premio costituisce, infatti, "incentivo alla

collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in

funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità

sociale, quale conseguenza di regolare condotta", ed al contempo

"strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale

reinserimento del condannato in società". Esso è, dunque, "parte

integrante del trattamento rieducativo" divenendo, altresì -

attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli

effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà - strumento

diretto ad agevolarne la progressione rieducativa. Il rappresentare i

permessi premio come parte integrante del trattamento rieducativo

consente, poi, di trarre utili elementi per l'eventuale concessione

delle misure alternative alla detenzione e, comunque, per l'ulteriore

prosecuzione della pena detentiva.

6. - Proprio sulla base di tali premesse il sottrarre al

condannato militare uno strumento cruciale ai fini del trattamento

come il permesso premio risulta in contrasto, oltre che con la

funzione rieducativa della pena, anche con il principio di

eguaglianza.

Sotto il primo profilo va considerato come l'istituto previsto

dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975 possa rivelarsi

funzionale - in applicazione del principio di progressività -

all'affidamento in prova cui il condannato militare è abilitato ad

accedere ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167.

Un istituto che, peraltro, pur con gli adattamenti richiesti

"dalle particolarità dell'organizzazione materiale militare", questa

Corte ha ritenuto di equiparare per certi fondamentali aspetti

all'affidamento in prova del condannato comune, tanto da dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge

29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, numero 1, della

legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede

l'adozione del provvedimento dell'affidamento in prova

indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato

condotta per almeno un mese nello stabilimento militare (sentenza n.

119 del 1992).

Sotto il secondo profilo, la previsione del permesso premio al

condannato militare non si rivela affatto incompatibile con il

particolare status del condannato.

Vero è che questa Corte ha avuto occasione di rimarcare che "i

fini della rieducazione per il condannato militare e per quello

comune si rivelano .. divergenti"; una divergenza che si sostanzia

nel "prevalente recupero al servizio militare per il primo" e nel

"reinserimento sociale per il secondo" (sentenza n. 414 del 1991). Ma

una tale divergenza non pare assumere rilievo nella materia dei

permessi premio, non ravvisandosi la benché minima antinomia con le

finalità proprie della rieducazione militare dall'applicazione di un

istituto che, presupponendo la regolare condotta del condannato e

l'assenza di ogni sua pericolosità sociale, vale a costituire pure

per il condannato militare un incentivo alla collaborazione con

l'istituzione carceraria, in funzione del premio previsto: potendosi

anche qui affermare che il permesso premio è strumento esso stesso

di rieducazione, in quanto consente un iniziale inserimento del

condannato nel contesto sociale, in un quadro certo non incompatibile

con le esigenze proprie del consorzio militare.

7. - L'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n.

354, deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo

nella parte in cui non prevede la concessione del permesso premio ai

condannati alla reclusione militare.

Ciò, ovviamente, sia nel caso in cui venga espiata una pena

originariamente militare sia nel caso in cui la pena della reclusione

militare venga espiata in sostituzione della reclusione comune.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986,

n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella

parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei

condannati alla reclusione militare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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