Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma

sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), in relazione all'art. 79 della stessa legge,

promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1997 dal tribunale per i

minorenni di Cagliari, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio per l'impugnazione, promossa dal

pubblico ministero, del provvedimento di concessione di un permesso

premio ad un detenuto minorenne all'epoca del reato, il tribunale per

i minorenni di Cagliari ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa

il 20 gennaio 1997, pervenuta a questa Corte il 3 marzo 1997,

iscritta al n. 121 del r.o. del 1997, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo

comma, e 24 della Costituzione, dell'art. 30-ter comma 6 (recte:

comma 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), articolo introdotto dall'art. 9 della legge 10

ottobre 1986, n. 663: si tratta della norma, in tema di permessi

premio, secondo cui "nei confronti dei soggetti che durante

l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato

condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante

l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva

della libertà personale, la concessione (del permesso premio) è

ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto".

Il giudice a quo premette in fatto che nella specie l'impugnazione,

da parte del pubblico ministero, del provvedimento che aveva concesso

il permesso premio, nonostante che il detenuto, minorenne all'epoca

del reato per cui fu condannato, risultasse indagato per il reato di

oltraggio, era fondata sulla circostanza che l'interessato era stato

rinviato a giudizio per detto reato di oltraggio, e dunque aveva

assunto qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di

procedura penale; e osserva che la questione è rilevante, in quanto

la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata

rimuoverebbe la causa ostativa della concessione del beneficio

richiesto.

In punto di non manifesta infondatezza, il remittente richiama

anzitutto la giurisprudenza di questa Corte (in particolare, sentenza

n. 125 del 1992) che ha sottolineato l'essenziale finalizzazione al

recupero che deve caratterizzare tutte le fasi del trattamento penale

del minore, ivi compresa quella di esecuzione della pena, ed ha

rilevato come la pura e semplice estensione ai detenuti minorenni

della disciplina generale dell'ordinamento penitenziario (disposta in

via provvisoria dall'art. 79 dell'ordinamento medesimo) contrasti con

le esigenze - discendenti dalla considerazione unitaria degli artt.

3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione - del recupero e della

risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la

necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai

detenuti adulti.

Rileva poi che il rigido e indifferenziato divieto di concedere

permessi premio ad un minore che abbia commesso un reato durante

l'espiazione della pena urta contro i principi richiamati, e in

particolare viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto si

disciplina in maniera identica la condizione penitenziaria di

soggetti tra loro profondamente diversi, nonché l'art. 31, primo

comma, della Costituzione, sulla protezione della gioventù, poiché

non si tiene conto della particolare finalità di reinserimento

sociale che deve avere la pena per i minori, nel cui programma di

trattamento è fondamentale la concessione dei permessi premio,

finalizzata alla cura degli interessi affettivi e dei contatti con il

mondo del lavoro e della scuola, allo scopo di permettere di

sviluppare la loro personalità in formazione.

Nell'ordinanza si osserva che la privazione automatica e non

discrezionale della possibilità di avere contatti con l'esterno per

tutta la durata della detenzione - posto che le pene inflitte ai

minorenni hanno normalmente una durata inferiore ai due anni - si

traduce in un ingiustificato arresto dei processi educativi attivati

ed in una immotivata esclusione della possibilità per il giudice

minorile di valutare caso per caso se la commissione del nuovo reato

sia significativa di una vera personalità deviante, o piuttosto un

fatto episodico. Ad avviso del giudice a quo, in sostanza, per i

minorenni le esigenze educative e di risocializzazione dovrebbero

necessariamente prevalere su quelle meramente custodialistiche,

afflittive e di tutela della collettività.

Infine, secondo il remittente, la norma in questione apparirebbe in

contrasto con la garanzia giurisdizionale di cui all'art. 24 della

Costituzione, in quanto lascerebbe unicamente al pubblico ministero

il potere di escludere dai permessi premio i detenuti rinviati a

giudizio per un nuovo reato, senza alcun controllo da parte del

giudice.

Il giudice a quo chiede pertanto che la norma impugnata sia

dichiarata in toto incostituzionale, "salvo che la Corte si voglia

limitare a dichiarare incostituzionale detto comma per la parte in

cui non prevede la sua inapplicabilità a coloro che espiano una pena

per reati commessi da minorenni".

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata in parte

inammissibile e in parte infondata.

L'Avvocatura osserva che questa Corte, nel ribadire che il fine del

recupero e del reinserimento deve caratterizzare l'esecuzione della

pena nei confronti dei minori, ha affermato che la scelta degli

adattamenti e dei correttivi alla disciplina ordinaria, richiesti

dalla specifica condizione minorile, spetta alla discrezionalità del

legislatore. Anche volendo ammettere che la parificazione fra adulti

e minori non sia conforme alle accennate esigenze di trattamento

differenziato, resterebbe il fatto che la differenziazione potrebbe

essere realizzata secondo diverse modalità, e non necessariamente

facendo cadere in toto il divieto di concessione dei permessi premio,

ma per esempio riducendo, per i minori, il periodo di durata del

divieto medesimo. Considerato in diritto

1. - Il giudice remittente solleva in realtà due questioni,

logicamente subordinate l'una all'altra. La prima, più ampia,

riguarda il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter,

comma 5 (erroneamente indicato come comma 6), della legge di

ordinamento penitenziario, sul divieto di concessione di permessi

premio nei due anni che fanno seguito ad una condanna o ad una

imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione

della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà

personale: e tale dubbio, riferito all'intera portata normativa della

disposizione impugnata, si fonda sulla asserita violazione dell'art.

24 della Costituzione, in relazione alla circostanza che il divieto

in parola opera a seguito della sola richiesta di rinvio a giudizio

per il nuovo reato, senza controllo da parte del giudice. La seconda

questione, più ristretta, riguarda la censura mossa alla stessa

norma, ma nella sola parte in cui si applica ai detenuti per reati

commessi durante la minore età: e i parametri indicati a questo

proposito sono gli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, della

Costituzione, in quanto verrebbe contraddetta la preminente finalità

di risocializzazione che deve caratterizzare l'esecuzione della pena

nei confronti del minore.

2. - La prima questione è infondata.

Questa Corte ha già esaminato una analoga questione, in cui si

denunciava l'automatismo dell'esclusione in esame sotto i profili

della asserita violazione del principio di eguaglianza, di quello di

presunzione di non colpevolezza, del principio di rieducatività

della pena e di quello di soggezione del giudice soltanto alla legge,

e l'ha dichiarata non fondata, con la sentenza n. 296 del 1997.

In particolare, la Corte ha osservato che "la presunzione di non

colpevolezza è (...) coessenzialmente legata al fatto di reato per

cui è stata elevata la nuova imputazione e non può essere estesa ad

aspetti che nel caso di specie concernono il trattamento

penitenziario conseguente al delitto per cui è in corso l'esecuzione

della pena", non potendosi ritenere vulnerato l'art. 27, secondo

comma, "tutte le volte in cui vi sia un effetto collegato, non

irragionevolmente, o all'esercizio dell'azione penale o alla

pronuncia di sentenza di condanna non ancora passata in giudicato"

(n. 5 del Considerato in diritto); che non ogni automatismo, quando

non determini una esclusione assoluta o definitiva da un beneficio,

compromette l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, onde può giustificarsi una preclusione di questa

fatta, purché "ci si trovi di fronte, ovviamente, ad un procedimento

penale che, per quanto non ancora pervenuto alla pronuncia giudiziale

definitiva, implichi la presa di contatto del pubblico ministero con

il giudice"; e che la funzione rieducativa della pena non risulta

compromessa "quando la preclusione sia inquadrata nel presupposto di

quella regolare condotta del condannato che è essenziale per la

concedibilità di permessi premio" (n. 7 del Considerato in diritto):

pur concludendo poi con un invito al legislatore a rivedere

l'automatismo in questione, in relazione alle tipologie di delitti

"la cui commissione effettivamente comprometta il giudizio sulla

regolarità della condotta e, conseguentemente, faccia presumere la

pericolosità del condannato", nonché in relazione "alla

indifferenziata durata del periodo di esclusione dal beneficio"

(ibidem).

In quella occasione la norma era stata denunciata anche sotto il

profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione, ma senza

alcuna argomentazione sul punto, così che questa Corte non dovette

occuparsene espressamente. Tuttavia le richiamate motivazioni,

impiegate per negare la fondatezza degli altri profili indicati,

valgono in sostanza anche ad escludere la violazione dell'art. 24.

Infatti la preclusione, per due anni, alla concessione di permessi

premio non attiene all'accertamento del nuovo reato commesso durante

l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà, e

dunque non compromette in alcun modo il diritto di difesa

relativamente a tale nuovo fatto di reato. Essa piuttosto rappresenta

il frutto di una sorta di presunzione legale di assenza del requisito

della regolarità della condotta, richiesto per la concessione dei

permessi premio, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, dell'ordinamento

penitenziario, presunzione legata, non irragionevolmente, alla

circostanza di fatto della avvenuta imputazione di un nuovo delitto

doloso commesso durante l'esecuzione della pena o della misura

restrittiva di libertà; né è vietato, in generale, al legislatore

far discendere dalla pendenza di un nuovo procedimento penale

conseguenze, non irragionevoli, in ordine alla concessione di

benefici penitenziari.

3. - È viceversa fondata la questione concernente il contrasto con

gli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, della norma

denunciata nella parte in cui si applica ai detenuti di età minore.

Tale applicabilità consegue, come si sa, al fatto che il

legislatore non ha ancora provveduto a dettare una specifica

disciplina per quanto concerne l'esecuzione delle pene nei confronti

dei minori, onde continua a valere l'estensione ai minorenni -

considerata dallo stesso legislatore provvisoria - della disciplina

stabilita dall'ordinamento penitenziario generale (art. 79 della

legge n. 354 del 1975).

Questa Corte ha più volte sottolineato come l'assoluta

parificazione tra adulti e minori in questa materia possa confliggere

con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità

del trattamento del detenuto minorenne (sentenze nn. 125 del 1992,

109 del 1997). Ora, nel caso dell'art. 30-ter, comma 5, proprio tale

contrasto si verifica.

Il rigido automatismo dell'esclusione, legata alla imputazione di

qualsiasi delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o

l'esecuzione della misura restrittiva, e che impedisce qualsiasi

valutazione, da parte del giudice, della condotta del minore, e

qualsiasi prognosi individualizzata circa la idoneità e la efficacia

risocializzante, in concreto, della misura; la durata indifferenziata

dell'esclusione, tale da comportare in effetti, nella più parte dei

casi - data la durata più breve generalmente propria delle pene

inflitte ai minori - l'impossibilità di concedere permessi premio

lungo l'intero arco dell'esecuzione della pena; la conseguente

impossibilità di utilizzare nei riguardi del condannato minore uno

strumento (il permesso premio) spesso insostituibile per evitare che

la detenzione impedisca del tutto di coltivare interessi affettivi,

culturali o di lavoro (art. 30-ter, comma 1) - tanto che, non a

caso, lo stesso legislatore ha ampliato, nei riguardi dei condannati

minorenni, sia la durata massima dei singoli permessi, portata a

venti giorni, sia la durata complessiva consentita nell'anno, portata

a sessanta giorni (art. 30-ter comma 2) -, e dunque impedisca di

perseguire efficacemente quel progressivo reinserimento armonico

della persona nella società, che costituisce l'essenza della

finalità rieducativa, assolutamente preminente nell'esecuzione

penale minorile (sentenze n. 168 del 1994, n. 109 del 1997): tutto

ciò conduce a ritenere irrimediabilmente compromesse, dalla norma in

questione in quanto applicata indifferenziatamente ai minori, le

specifiche esigenze costituzionali che debbono informare il diritto

penale minorile.

Il venir meno dell'esclusione automatica, prevista da tale norma,

non esclude, ovviamente, che la condanna o l'imputazione per il nuovo

delitto sia valutata dal giudice sotto il profilo della regolarità

della condotta, presupposto di carattere generale per la concessione

del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1,

dell'ordinamento penitenziario.

4. - La norma denunciata deve dunque essere dichiarata

costituzionalmente illegittima nella parte in cui è applicabile nei

confronti dei minori. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 24, commi

1 e 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, recante le norme di

attuazione del processo penale a carico di imputati minorenni, essa

sarà inapplicabile anche nei confronti di coloro per i quali il

citato art. 24 stabilisce che le pene e le misure cautelari si

eseguano "secondo le norme e con le modalità prescritte per i

minorenni".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Cagliari, con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma

5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai

minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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