Art. 1 — Trattamento e rieducazione

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Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Il trattamento e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a nazionalita', razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 83/1993

    Parametro
    11 marzo 1993

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 1 Ordinamento penitenziario

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  • Ordinanza n. 483/1992

    Parametro
    22 dicembre 1992

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 24 cost. · Art. 416-bis c.p. · Art. 630 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 413/1992

    Parametro
    29 ottobre 1992

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992 Il direttore della cancelleria: DI…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 416-bis c.p. · Art. 630 c.p.

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Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art1 · fonte del testo

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